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DECRETO-LEGGE 30 maggio 1988, n. 173

Misure urgenti in materia di finanza pubblica per l'anno 1988.

note: Entrata in vigore del decreto: 31-05-1988.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 luglio 1988, n. 291 (in G.U. 27/07/1988, n.175).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/10/1990)
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Testo in vigore dal:  31-5-1988

Art. 9

Modifica delle aliquote dell'imposta erariale di consumo dell'energia elettrica
1. Le aliquote dell'imposta erariale di consumo dell'energia elettrica di cui all'articolo 1 della legge 17 luglio 1975, n. 391, come modificato dall'articolo 1 della legge 27 aprile 1981, n. 160, sono stabilite, per ogni kWh di energia impiegata, nelle seguenti misure:
a) lire 4,10 per qualsiasi applicazione nelle abitazioni;
b) lire 4,10 fino a 200 mila kWh di consumo al mese e lire 2,45 per l'ulteriore consumo mensile, per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni.
2. Le aliquote stabilite nel comma 1 si applicano a partire dalle fatturazioni effettuate dalle aziende fornitrici dopo la data di entrata in vigore del presente decreto e, per le ditte non distributrici di energia elettrica che presentano dichiarazioni di consumo agli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, dalla prima dichiarazione di consumo, anche di acconto, successiva alla predetta data.
3. Continuano ad applicarsi le aliquote vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto per i consumi di energia elettrica che, per effetto del provvedimento del Comitato interministeriale prezzi n. 3 del 27 gennaio 1988, sono esonerati dalla applicazione del sovrapprezzo termico.