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DECRETO-LEGGE 30 maggio 1988, n. 173

Misure urgenti in materia di finanza pubblica per l'anno 1988.

note: Entrata in vigore del decreto: 31-05-1988.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 luglio 1988, n. 291 (in G.U. 27/07/1988, n.175).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/10/1990)
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Testo in vigore dal: 31-12-1989
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare  misure
per il riequilibrio della finanza pubblica per l'anno 1988; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 25 maggio 1988; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei
Ministri  del  tesoro,  delle  finanze  e  del   bilancio   e   della
programmazione economica, di concerto con i  Ministri  del  lavoro  e
della previdenza sociale e della sanita'; 
                                EMANA 
                        il seguente decreto: 
                               Art. 1. 
(Regolazione dei flussi finanziari per interventi nel comparto  delle
                        calamita' naturali). 
  1. Per l'anno 1988 i trasferimenti di  risorse  dal  Fondo  di  cui
all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981,  n.  219,  sulle  apposite
contabilita'  speciali  aperte  presso  le   sezioni   di   tesoreria
provinciale dello Stato a favore dei comuni, sono disposti solo se la
giacenza di fondi su dette contabilita' speciali sia inferiore al  30
per cento dell'insieme delle quote  assegnate  dal  CIPE  per  l'anno
1988. 
  2. Parimenti, i pagamenti ed i trasferimenti a carico del  bilancio
dello Stato e del Fondo per la protezione  civile  per  le  finalita'
indicate nell'articolo 17, commi 5, 6 e 7, della legge 11 marzo 1988,
n. 67, possono essere disposti solo se le giacenze  dei  fondi  sulle
contabilita' speciali risultino  inferiori  al  30  per  cento  delle
rispettive autorizzazioni disposte per l'anno 1988. 
  (( 3. Al fine di assicurare la continuita' e la  correntezza  degli
interventi degli enti locali disastrati, nonche' di quelli gravemente
danneggiati,  individuati  in  applicazione   dell'articolo   1   del
decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 aprile 1981, n. 128, gli stessi  sono  autorizzati  ad
effettuare prelievi dalle rispettive contabilita' speciali istituite,
presso le sezioni di tesoreria  provinciale  dello  Stato,  anche  in
eccedenza alle disponibilita' esistenti nelle contabilita' stesse. In
ciascun anno  tali  prelievi  possono  eseguirsi  fino  all'ammontare
complessivo degli importi  assegnati  a  tutto  l'anno  stesso  dalle
delibere CIPE e non ancora erogati, nonche'  fino  al  50  per  cento
degli  importi  assegnati  dalle   delibere   medesime   per   l'anno
immediatamente successivo. La regolazione dei suindicati prelievi  e'
effettuata, a cura  delle  sezioni  di  tesoreria  provinciale  dello
Stato,  man  mano   che   affluiscono   versamenti   nelle   suddette
contabilita' speciali)). 
  4. I comuni  possono  effettuare  trasferimenti  di  risorse  dalle
contabilita'  speciali  aperte  presso  le   sezioni   di   tesoreria
provinciale sulle aperture di credito, di cui all'articolo  15  della
citata legge n. 219 del 1981, e successive modificazioni, sempre  che
l'importo delle giacenze  sulle  predette  aperture  di  credito  non
superi la quota del 10 per cento  dell'ammontare  delle  aperture  di
credito in essere. A costituire le giacenze di cui al presente  comma
concorrono i saldi tra gli  interessi  attivi  maturati  e  maturandi
sulle aperture di credito e gli interessi  passivi  conseguenti  alle
anticipazioni.  Le  aperture  di  credito  predette  sono  utilizzate
indipendentemente dal soggetto beneficiario del contributo. 
  5.  L'erogazione  dei  contributi  in   conto   capitale   per   la
ricostruzione e  la  riparazione  delle  unita'  immobiliari  di  cui
all'articolo 15 della richiamata legge n. 219 del 1981, e  successive
modificazioni, ha luogo: 
    a) in ragione del 15 per cento all'inizio  dei  lavori  accertato
dal sindaco; 
    b) in ragione dell'80 per cento dell'importo concesso in  base  a
stati di avanzamento, corredati da copia autentica  delle  prescritte
fatture; 
    c) in ragione del residuo 5 per cento dell'importo concesso  dopo
l'ultimazione  dei  lavori,  a  presentazione  dello   stato   finale
corredato da copia delle prescritte fatture  e  della  documentazione
amministrativo-contabile di cui all'articolo 3 del  decreto-legge  28
febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla  legge  18
aprile 1984, n. 80, e successive modificazioni; nelle stesse misure e
sulla base dei medesimi presupposti sono concesse le anticipazioni da
parte delle aziende di credito, ai sensi del decreto-legge 1> ottobre
1982, n. 696, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  novembre
1982, n. 883, e successive modificazioni ed integrazioni. 
  6. Il 5 per cento di cui alla lettera c) del comma 5  e'  riservato
per intero al saldo delle residue spettanze  per  spese  tecniche  di
progettazione e direzione dei lavori. 
  7. Ulteriori assegnazioni ai fini  di  cui  all'articolo  84  della
legge  14  maggio  1981,  n.   219,   e   successive   modificazioni,
successivamente alla data di entrata in vigore del  presente  decreto
sono disposte dal Ministro del tesoro  su  documentata  richiesta  da
parte degli uffici competenti, nella misura necessaria per assicurare
la continuita' degli interventi. 
  8. Entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente  decreto,  il  CIPE,  su  proposta  del  Ministro  per   gli
interventi   straordinari    nel    Mezzogiorno,    che    accertera'
preventivamente lo  stato  di  attuazione  degli  interventi  per  la
ricostruzione e la compatibilita' degli interventi  per  lo  sviluppo
con quelli previsti  dalla  legge  1  marzo  1986,  n.  64,  e  dalla
legislazione  ordinaria,  definisce  il  programma  degli  interventi
residuali da effettuare ai sensi della citata legge n. 219 del  1981,
e  successive  modificazioni,  individuando  il  relativo  fabbisogno
finanziario. 
  9. In deroga ad ogni altra diversa disposizione per tutti i  lavori
pubblici da appaltarsi o da affidarsi da  parte  dello  Stato,  delle
regioni, degli enti locali o di ogni altro ente  pubblico,  l'importo
massimo concedibile, per anticipazioni, e' fissato nella  misura  del
15 per cento del prezzo contrattuale. L'anticipazione e'  corrisposta
previa dichiarazione del direttore dei lavori  di  avvenuto  concreto
inizio dei  lavori  medesimi.  Sono  in  ogni  modo  fatte  salve  le
modalita'  di  anticipazione  eventualmente  diverse,  previste   nei
contratti gia'  stipulati  dall'ente  appaltante  in  data  anteriore
all'entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del  presente
decreto. 
  10. Sugli ordini di pagamento emessi dalle amministrazioni  statali
per la gestione degli interventi previsti dalla richiamata  legge  n.
219  del  1981  e  da  altre  successive   disposizioni   concernenti
interventi a favore di zone  colpite  da  calamita'  naturali,  sulle
somme giacenti, sulle contabilita' speciali aperte allo stesso titolo
presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, nonche' sugli
ordinativi tratti sulle  medesime  contabilita'  speciali,  non  sono
ammessi sequestri, opposizioni o altri impedimenti se non per crediti
derivanti  da   opere   realizzate   nell'ambito   degli   interventi
finalizzati previsti dalle leggi anzidette. 
  11. Gli atti di sequestro e/o pignoramento eventualmente notificati
agli uffici pagatori non sospendono il pagamento dei titoli di  spesa
ne' determinano oneri di accantonamento delle somme  a  valere  sulle
giacenze delle predette contabilita' speciali. 
  12. Gli atti eventualmente compiuti in  violazione  della  presente
norma sono nulli e la nullita' deve  essere  rilevata  d'ufficio  dal
giudice.