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DECRETO-LEGGE 30 maggio 1988, n. 173

Misure urgenti in materia di finanza pubblica per l'anno 1988.

note: Entrata in vigore del decreto: 31-05-1988.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 luglio 1988, n. 291 (in G.U. 27/07/1988, n.175).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/10/1990)
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Testo in vigore dal:  31-5-1988 al: 26-7-1988
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure per il riequilibrio della finanza pubblica per l'anno 1988;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 maggio 1988;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del tesoro, delle finanze e del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

Regolazione dei flussi finanziari per interventi nel comparto delle calamità naturali
1. I prelevamenti che, ai sensi dell'articolo 3, quarto comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, le regioni, i comuni e gli altri enti locali interessati possono effettuare nell'anno 1988, rispettivamente, dai conti correnti infruttiferi aperti presso la tesoreria centrale dello Stato o dalle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciali dello Stato, non possono superare gli importi allo stesso titolo prelevati nell'anno 1987.
Parimenti, i pagamenti ed i trasferimenti disposti a carico del bilancio dello Stato e del Fondo per la protezione civile per le finalità indicate nell'articolo 17, commi 5, 6 e 7, della legge 11 marzo 1988, n. 67, non possono superare l'importo di quelli allo stesso titolo disposti per l'anno 1987. Le erogazioni di fondi ai beneficiari degli interventi possono essere disposte solo dopo la dimostrazione del completo utilizzo degli acconti già eventualmente corrisposti. Il limite di cui al presente comma può comunque essere superato, su autorizzazione del Ministro del tesoro, da accordarsi sulla base di motivata richiesta, al fine di non compromettere la continuità dei lavori.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, non possono essere concesse anticipazioni, da parte delle aziende di credito, ai sensi del decreto-legge 1› ottobre 1982, n. 696, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 883, e successive modificazioni ed integrazioni. In caso di tardiva assegnazione dei fondi che comprometta la continuità e la correntezza degli interventi, gli enti locali interessati sono autorizzati a prelevare dalle rispettive contabilità speciali, istituite presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, anche in eccedenza alle disponibilità esistenti sulle contabilità stesse.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il CIPE, avvalendosi anche dei dati predisposti dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno nel quadro degli elementi richiesti dall'articolo 17, comma 49, della legge 11 marzo 1988, n. 67, accerta lo stato di attuazione degli interventi per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, previsti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219 e successive modificazioni, e definisce il programma degli interventi residuali, individuando il relativo fabbisogno finanziario, da stabilire sulla base di parametri diretti a consentire la razionalizzazione della spesa ed il contenimento dell'onere a carico del bilancio dello Stato.