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DECRETO-LEGGE 30 maggio 1988, n. 173

Misure urgenti in materia di finanza pubblica per l'anno 1988.

note: Entrata in vigore del decreto: 31-05-1988.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 luglio 1988, n. 291 (in G.U. 27/07/1988, n.175).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/10/1990)
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Testo in vigore dal: 31-5-1988
al: 26-7-1988
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare  misure
per il riequilibrio della finanza pubblica per l'anno 1988; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 25 maggio 1988; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei
Ministri  del  tesoro,  delle  finanze  e  del   bilancio   e   della
programmazione economica, di concerto con i  Ministri  del  lavoro  e
della previdenza sociale e della sanita'; 
                                EMANA 
                        il seguente decreto: 
                               Art. 1. 
Regolazione dei flussi finanziari per interventi nel  comparto  delle
                         calamita' naturali 
  1. I prelevamenti che, ai  sensi  dell'articolo  3,  quarto  comma,
della legge 14 maggio 1981, n. 219, le regioni, i comuni e gli  altri
enti  locali   interessati   possono   effettuare   nell'anno   1988,
rispettivamente, dai conti correnti  infruttiferi  aperti  presso  la
tesoreria centrale dello Stato o dalle contabilita'  speciali  aperte
presso le sezioni di tesoreria provinciali dello Stato,  non  possono
superare gli importi allo stesso  titolo  prelevati  nell'anno  1987.
Parimenti, i pagamenti ed  i  trasferimenti  disposti  a  carico  del
bilancio dello Stato e del Fondo per  la  protezione  civile  per  le
finalita' indicate nell'articolo 17, commi 5, 6 e 7, della  legge  11
marzo 1988, n. 67, non possono  superare  l'importo  di  quelli  allo
stesso titolo disposti per l'anno 1987. Le  erogazioni  di  fondi  ai
beneficiari degli interventi possono essere  disposte  solo  dopo  la
dimostrazione del completo utilizzo degli acconti gia'  eventualmente
corrisposti. Il limite di cui al presente comma puo' comunque  essere
superato, su autorizzazione del Ministro del  tesoro,  da  accordarsi
sulla base di motivata richiesta, al fine  di  non  compromettere  la
continuita' dei lavori. 
  2. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, non possono essere concesse anticipazioni,  da  parte  delle
aziende di credito, ai sensi del decreto-legge 1›  ottobre  1982,  n.
696, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982,  n.
883, e successive modificazioni ed integrazioni. In caso  di  tardiva
assegnazione  dei  fondi  che  comprometta  la   continuita'   e   la
correntezza  degli  interventi,  gli  enti  locali  interessati  sono
autorizzati  a  prelevare  dalle  rispettive  contabilita'  speciali,
istituite presso le sezioni di  tesoreria  provinciale  dello  Stato,
anche in eccedenza alle disponibilita' esistenti  sulle  contabilita'
stesse. 
  3. Entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, il CIPE, avvalendosi anche dei dati predisposti dal
Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno  nel  quadro
degli elementi richiesti dall'articolo 17, comma 49, della  legge  11
marzo 1988, n. 67, accerta lo stato di  attuazione  degli  interventi
per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone  colpite  dagli  eventi
sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, previsti  dalla  legge
14 maggio 1981, n. 219 e successive  modificazioni,  e  definisce  il
programma  degli  interventi  residuali,  individuando  il   relativo
fabbisogno finanziario, da stabilire sulla base di parametri  diretti
a consentire la razionalizzazione  della  spesa  ed  il  contenimento
dell'onere a carico del bilancio dello Stato.