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DECRETO-LEGGE 20 novembre 1987, n. 474

Proroga di termini per l'attuazione di interventi nelle zone terremotate della Campania, della Basilicata e della Puglia, nonchè altre disposizioni dirette ad accelerare lo sviluppo delle zone medesime.

note: Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 gennaio 1988, n. 12 (in G.U. 21/01/1988, n.16). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/10/1993)
Testo in vigore dal:  4-6-1990
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga dei termini relativi a interventi diretti alla ricostruzione e alla rinascita delle zone terremotate della Campania, della Basilicata e della Puglia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 novembre 1987;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, del tesoro e per i beni culturali ed ambientali;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. Sono prorogati inderogabilmente al 30 giugno 1988 i sottoelencati termini stabiliti dal decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 119:
a) quello indicato nell'articolo 1, comma 1, n. 4), concernente la presentazione degli elaborati e della documentazione, ad integrazione delle domande per l'assegnazione del contributo diretto alla ricostruzione e alla riparazione delle unità abitative, presentate entro il 31 marzo 1984;
((4))
b) LETTERA SOPPRESSA DALLA LEGGE 21 GENNAIO 1988, N. 12
c) LETTERA SOPPRESSA DALLA LEGGE 21 GENNAIO 1988, N. 12
d) quello indicato nell'articolo 1, comma 4, relativo ai vincoli di destinazione previsti nei piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale localizzati nelle regioni Campania e Basilicata, nonché alla retrocessione dei beni espropriati nell'ambito delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale stessi localizzati nelle predette regioni;
e) LETTERA SOPPRESSA DALLA LEGGE 21 GENNAIO 1988, N. 12
f) LETTERA SOPPRESSA DALLA LEGGE 21 GENNAIO 1988, N. 12 (2)
1-bis. Sono inderogabilmente prorogati al 31 dicembre 1988:
a) il termine indicato nell'articolo 1, comma 1, n. 2), del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 119, concernente l'attuazione degli strumenti urbanistici nei comuni terremotati dichiarati sismici, anche in assenza dei programmi pluriennali di cui all'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10; (2)
b) il termine indicato nell'articolo 1, comma 1, n. 1), del decreto-legge di cui alla precedente lettera a), relativo all'imposta sul valore aggiunto, limitatamente agli interventi previsti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni;
c) il termine indicato nell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472, concernente gli interventi previsti negli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni . (2)
2. L'attività delle sezioni staccate di Avellino e Salerno del provveditorato alle opere pubbliche della Campania, già autorizzata per il triennio dal 27 agosto 1981 al 26 agosto 1984 e prorogata sino al 31 dicembre 1987, è ulteriormente prorogata sino al 31 dicembre 1990 .
3. Il termine per il collocamento in aspettativa del sindaco o del presidente della comunità montana, dell'assessore delegato alla ricostruzione, di un rappresentante della minoranza è prorogato al 30 giugno 1989 nei comuni disastrati, nel comune di Senise e nelle comunità montane che ricomprendano comuni disastrati. È prorogato, altresì, alla stessa data il termine indicato nell'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120. Nei comuni gravemente danneggiati, limitatamente al sindaco o suo delegato, il predetto termine è prorogato alla medesima data. Resta fermo il trattamento economico spettante ai medesimi ove essi siano dipendenti da amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, o da enti pubblici, anche economici, che continua ad essere posto a carico delle amministrazioni ed enti. Resta a carico del fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, l'onere per l'aspettativa dei dipendenti da aziende private . (3)
4. Sono prorogati al 31 marzo 1988:
a) il termine indicato nell'articolo 1, comma 1, n. 3), del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 119, limitatamente alle occupazioni temporanee e ai procedimenti espropriativi ivi previsti;
b) LETTERA SOPPRESSA DALLA LEGGE 21 GENNAIO 1988, N. 12
5. COMMA SOPPRESSO DALLA LEGGE 21 GENNAIO 1988, N. 12
6. COMMA SOPPRESSO DALLA LEGGE 21 GENNAIO 1988, N. 12
7. COMMA SOPPRESSO DALLA LEGGE 21 GENNAIO 1988, N. 12
8. Al fine di accelerare il recupero dei beni culturali di cui agli articoli 17, comma primo, 53 e 65 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 7 settembre 1987, n. 371, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 449.
9. La disposizione di cui all'articolo 15, quarto comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, si applica anche alle anticipazioni previste dalle disposizioni indicate nei commi 1 e 2.
10. COMMA SOPPRESSO DALLA LEGGE 21 GENNAIO 1988, N. 12
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 10 febbraio 1989, n.48 ha disposto (con l'art. 13 comma 1) che è prorogato al 31 dicembre 1989 il termine indicato nel presente art. 1 comma 1-bis, lettera a).
Ha inoltre disposto (con l'art. 13 comma 2) che è prorogato al 30 giugno 1989 il termine del 31 dicembre 1988 indicato nel comma 1-bis, lettera c), del presente articolo.
Ha disposto (con l'art. 14 comma 1) che il termine di cui all'art. 1, comma 1, è differito al 31 marzo 1989.
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 30 giugno 1989, n.245, convertito con modificazioni dalla L. di conversione 4 agosto 1989, n.288, (con l'art. 6-ter comma 1) ha disposto che il termine del 30 giugno 1989 previsto dall'articolo 1, comma 3, del presente decreto relativo al collocamento in aspettativa degli amministratori comunali delle zone terremotate della Basilicata e della Campania è ulteriormente fissato al 30 giugno 1990, limitatamente, nei comuni disastrati e gravemente danneggiati, al sindaco o a suo delegato.
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AGGIORNAMENTO (4)
La L. 31 maggio 1990, n.128 ha disposto (con l'art. 2 comma 3) che limitatamente al comune di Napoli è prorogato al 31 dicembre 1990 il termine dell' articolo 1, comma 1, lettera a), già differito da ultimo al 31 marzo 1989 dall'articolo 14 della legge 10 febbraio 1989, n. 48; ha inoltre disposto (con l'art. 29 comma 1) che "Le disposizioni della presente legge hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1990."