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DECRETO-LEGGE 20 novembre 1987, n. 474

Proroga di termini per l'attuazione di interventi nelle zone terremotate della Campania, della Basilicata e della Puglia, nonchè altre disposizioni dirette ad accelerare lo sviluppo delle zone medesime.

note: Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 gennaio 1988, n. 12 (in G.U. 21/01/1988, n.16). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/10/1993)
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Testo in vigore dal:  22-11-1987 al: 20-1-1988
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga dei termini relativi a interventi diretti alla ricostruzione e alla rinascita delle zone terremotate della Campania, della Basilicata e della Puglia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 novembre 1987;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, del tesoro e per i beni culturali ed ambientali;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. Sono prorogati al 31 dicembre 1988 i sottoelencati termini stabiliti dal decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 119:
a) quello indicato nell'articolo 1, comma 1, n. 4), concernente la presentazione degli elaborati e della documentazione, ad integrazione delle domande per l'assegnazione del contributo diretto alla ricostruzione e alla riparazione delle unità abitative, presentate entro il 31 marzo 1984;
b) quello indicato nell'articolo 1, comma 6, concernente l'applicazione dell'articolo 22 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni;
c) quello indicato nell'articolo 1, comma 1, n. 2), concernente l'attuazione degli strumenti urbanistici nei comuni terremotati dichiarati sismici, anche in assenza dei programmi pluriennali di cui all'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10;
d) quello indicato nell'articolo 1, comma 4, relativo ai vincoli di destinazione previsti nei piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale localizzati nelle regioni Campania e Basilicata, nonché alla retrocessione dei beni espropriati nell'ambito delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale stessi localizzati nelle predette regioni;
e) quello indicato nell'articolo 1, comma 1, n. 1), in materia di imposta sul valore aggiunto;
f) quello indicato nell'articoLo 3, comma 2, del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472, concernente gli interventi previsti negli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni.
2. Il termine previsto dall'articolo 5-novies del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 456, relativo all'attività delle sezioni staccate di Avellino e Salerno del provveditorato alle opere pubbliche della Campania, già autorizzata per il triennio dal 27 agosto 1981 al 26 agosto 1984 e prorogata sino al 31 dicembre 1987, è ulteriormente prorogato sino al 31 dicembre 1988.
3. Sono prorogati al 30 giugno 1988:
a) il termine indicato nell'articolo 1, comma 4-quater, del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472, concernente l'adozione da parte dei comuni disastrati o gravemente danneggiati del piano regolatore generale o dei piani esecutivi, con onere posto a carico dei fondi assegnati ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni. Decorso inutilmente tale termine, ai comuni inadempienti sarà sospesa, a partire dal 1 luglio 1988, l'erogazione di ulteriori fondi, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, fino alla adozione dei menzionati piani e nei successivi trenta giorni saranno attivati i poteri sostitutivi di cui all'articolo 2, ultimo comma, della legge 19 aprile 1984, n. 80, di conversione del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19;
b) il termine indicato nell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472, integrato con l'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente il collocamento in aspettativa degli amministratori degli enti locali ivi indicati.
Resta fermo il trattamento economico spettante ai medesimi ove essi siano dipendenti da amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, o da enti pubblici, anche economici, che continua ad essere posto a carico delle amministrazioni ed enti. Resta a carico del fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, l'onere per l'aspettativa dei dipendenti da aziende private.
4. Sono prorogati al 31 marzo 1988:
a) il termine indicato nell'articolo 1, comma 1, n. 3), del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 119, limitatamente alle occupazioni temporanee e ai procedimenti espropriativi ivi previsti;
b) il termine indicato nell'articolo 12, comma 7, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, limitatamente al personale che abbia chiesto l'immissione nei ruoli ad esaurimento.
5. Al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi sulle unità abitative private previsti dall'articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, si applicano, per la realizzazione dei progetti esecutivi presentati entro il 31 dicembre 1987, le disposizioni di cui al comma 5-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, e successive modificazioni, intendendosi, ivi soppresse le parole: "per due terzi".
6. Al fine di accelerare l'esecuzione anche degli interventi diversi da quelli sulle unità abitative private, previsti dalla citata legge n. 219 del 1981, gli enti locali, in conformità ad apposita deliberazione del CIPE, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, stipulano convenzioni con gli istituti di credito, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 1 ottobre 1982, n. 696, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 883.
7. Al fine di assicurare gli adempimenti derivanti dall'attuazione della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, i comuni danneggiati dagli eventi sismici del 23 novembre 1980 e del 14 febbraio 1981, sprovvisti di idoneo personale tecnico laureato sono autorizzati a stipulare con i tecnici laureati convenzioni aventi durata non oltre il 31 dicembre 1988, per non più di un'unità. Il relativo compenso non potrà superare quello previsto per i dipendenti degli enti locali di pari livello ed il corrispondente onere grava sui fondi di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni. È altresì consentito il rinnovo, fino alla stessa data, per i comuni disastrati o gravemente danneggiati, delle convenzioni cessate per dimissioni o decesso del convenzionato verificatisi prima della data di entrata in vigore della legge 28 ottobre 1986, n. 730.
8. Al fine di accelerare il recupero dei beni culturali di cui agli articoli 17, comma primo, 53 e 65 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 7 settembre 1987, n. 371, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 449.
9. La disposizione di cui all'articolo 15, quarto comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, si applica anche alle anticipazioni previste dalle disposizioni indicate nei commi 1 e 2.
10. Le proroghe previste nel presente articolo hanno effetto dal 1 gennaio 1987.