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DECRETO-LEGGE 7 settembre 1987, n. 371

Interventi urgenti di adeguamento strutturale e funzionale di immobili destinati a musei, archivi e biblioteche e provvedimenti urgenti a sostegno delle attività culturali.

note: Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 ottobre 1987, n. 449 (in G.U. 03/11/1987, n.257). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/08/1988)
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Testo in vigore dal:  3-11-1987
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Art. 3

1. Il parere del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, espresso ai sensi dell'articolo 2, comma 1, sostituisce i pareri previsti dalla legge 21 dicembre 1961, n. 1552. Per opere ed interventi di particolare complessità tecnica o entità finanziaria il Ministro per i beni culturali e ambientali
((richiede))
il parere dei competenti comitati di settore.
2. Ai fini della realizzazione degli interventi previsti nel programma di cui all'articolo 1 possono essere superati i limiti di spesa stabiliti dalla legge 1 marzo 1975, n. 44, e dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509. L'assegnazione dei fondi ai funzionari delegati può essere effettuata anche in deroga al limite previsto dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni e integrazioni.
3. Agli interventi sui beni danneggiati dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, ricompresi nel programma di cui all'articolo 1, in deroga alle disposizioni della legge 14 maggio 1981, n. 219, si applicano le disposizioni dei commi 1 e 2.