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DECRETO-LEGGE 9 dicembre 1986, n. 833

Misure urgenti per il settore dei trasporti locali.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 06 febbraio 1987, n. 18 (in G.U. 09/02/1987, n.32).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/12/2007)
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Testo in vigore dal:  1-1-2008
aggiornamenti all'articolo

Art. 3

1. Le somme di cui all'articolo 1 nonché quelle che gli enti locali proprietari o soci hanno versato o versano per il ripiano delle perdite di esercizio dell'azienda o del consorzio di pubblico trasporto, ancorché riferite ad esercizi precedenti al 1982, come pure quelle provenienti dal fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio di cui all'art. 9 della L. 10 aprile 1981, n. 151, non sono da considerarsi componenti positive del reddito e quindi non sono comprese tra i ricavi previsti dall'art. 53 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597.
((3))
2. La disposizione del comma 1 si applica anche agli interventi dello Stato o di altri enti pubblici o privati a ripiano delle perdite di esercizio delle ferrovie in concessione e dei servizi ferroviari, automobilistici e di navigazione interna in gestione commissariale governativa.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nonché quella di cui al nono comma dell'art. 8 della L. 22 dicembre 1984, n. 887, hanno valore di interpretazione autentica.
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AGGIORNAMENTO (3)
La L. 24 dicembre 2007, n. 244, ha disposto (con l'art. 1,comma 310) che "L'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 18, si interpreta nel senso che le somme di cui all'articolo 1 del medesimo decreto-legge, nonché quelle che gli enti locali proprietari o soci hanno versato o versano per il ripiano delle perdite di esercizio dell'azienda o del consorzio di pubblico trasporto, ancorché riferite ad esercizi precedenti al 1982, come pure quelle provenienti dal Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio di cui all'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, e successive modificazioni, non rilevano ai fini degli articoli 61 e 109, comma 5, nonché dell'articolo 84, comma 1, quarto periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni".