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DECRETO-LEGGE 9 dicembre 1986, n. 833

Misure urgenti per il settore dei trasporti locali.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 06 febbraio 1987, n. 18 (in G.U. 09/02/1987, n.32).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/12/2007)
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Testo in vigore dal: 9-2-1987
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare misure
intese  a fronteggiare i negativi riflessi derivanti dai disavanzi di
esercizio  delle aziende di trasporto pubbliche e private, anche allo
scopo di ricostituire gli occorrenti equilibri aziendali;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 4 dicembre 1986;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  del tesoro, di concerto con i Ministri del bilancio e della
programmazione economica e dei trasporti;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.

  1.  I disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e
private  nonche'  dei  servizi di trasporto in gestione diretta degli
enti  locali ((relativi agli esercizi 1982, 1983, 1984, 1985 e 1986))
che  non hanno trovato copertura con i contributi di cui all'articolo
6  della  legge  10  aprile  1981,  n. 151, sono assunti a carico dei
bilanci  delle  regioni  ((in misura pari all'80 per cento)) del loro
ammontare.
  2.  Alla  maggiore spesa derivante dall'applicazione del comma 1 le
regioni provvedono mediante operazioni di mutuo con la Cassa depositi
e  prestiti  secondo  procedure  e  criteri stabiliti con decreto del
Ministro del tesoro. (( PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 6 FEBBRAIO 1987 N.
18)).  Non  si  applicano i limiti per l'assunzione di mutui previsti
per  le  regioni dalle vigenti disposizioni. L'ammortamento dei mutui
ha  inizio  a partire dall'anno successivo a quello di concessione ed
il relativo onere e' assunto a carico del bilancio dello Stato.