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DECRETO-LEGGE 9 dicembre 1986, n. 833

Misure urgenti per il settore dei trasporti locali.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 06 febbraio 1987, n. 18 (in G.U. 09/02/1987, n.32).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/12/2007)
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Testo in vigore dal:  11-12-1986 al: 8-2-1987
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure intese a fronteggiare i negativi riflessi derivanti dai disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private, anche allo scopo di ricostituire gli occorrenti equilibri aziendali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 dicembre 1986;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e dei trasporti;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. I disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private nonché dei servizi di trasporto in gestione diretta degli enti locali relativi agli esercizi 1982, 1983, 1984 e 1985 che non hanno trovato copertura con i contributi di cui all'articolo 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151, sono assunti a carico dei bilanci delle regioni in misura pari al 70 per cento del loro ammontare.
2. Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione del comma 1 le regioni provvedono mediante operazioni di mutuo con la Cassa depositi e prestiti secondo procedure e criteri stabiliti con decreto del Ministro del tesoro. Per le operazioni definite entro il 31 dicembre 1986, l'importo del mutuo deve essere contenuto nella misura massima dei due terzi dell'importo mutuabile di cui al citato comma 1; il mutuo per la copertura dell'importo residuale, ovvero per la copertura dell'intero importo mutuabile nel caso in cui non sia stato assunto alcun mutuo entro il 31 dicembre 1986, può essere assunto solo dopo la predetta data. Non si applicano i limiti per l'assunzione di mutui previsti per le regioni dalle vigenti disposizioni. L'ammortamento dei mutui ha inizio a partire dall'anno successivo a quello di concessione ed il relativo onere è assunto a carico del bilancio dello Stato.