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DECRETO-LEGGE 1 ottobre 1982, n. 696

Misure urgenti per l'accelerazione dell'opera di ricostruzione nelle zone colpite dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 1982, n. 883 (in G.U. 01/12/1982, n.330).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
Testo in vigore dal:  26-4-1986
aggiornamenti all'articolo

Art. 3-ter


Il contributo di cui all'articolo 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, non è dovuto per le concessioni edilizie che saranno rilasciate sino al 31 dicembre 1985 dai comuni terremotati dichiarati totalmente disastrati.
((3))
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 28 febbraio 1986, n. 48, convertito con modificazioni dalla L. 18 aprile 1986, n. 119, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "il termine contenuto nell'articolo 3-ter del decreto-legge 1 ottobre 1982, n. 696, convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 1982, n. 883, riguardante l'esonero dagli oneri previsti dall'articolo 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è prorogato al 31 dicembre 1988."