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DECRETO-LEGGE 1 ottobre 1982, n. 696

Misure urgenti per l'accelerazione dell'opera di ricostruzione nelle zone colpite dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 1982, n. 883 (in G.U. 01/12/1982, n.330).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
Testo in vigore dal: 2-12-1982
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ravvisata la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare misure
dirette ad accelerare la erogazione dei fondi per il ripristino delle
unita'  immobiliari danneggiate dagli eventi sismici della Campania e
Basilicata;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 1 ottobre 1982;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.

  Al  fine  di  accelerare  l'opera di ricostruzione e di riparazione
delle  unita'  immobiliari  colpite dal sisma del novembre 1980 e del
febbraio  1981,  le  aperture di credito di cui all'articolo 15 della
legge  14  maggio  1981, n. 219, come modificato dall'articolo 23 del
decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni,
nella  legge  29  aprile 1982, n. 187, sono utilizzate anche mediante
anticipazioni agli aventi diritto.
  Il  decreto del Ministro del tesoro che approva la convenzione-tipo
di  cui  all'articolo  15  della  legge  14 maggio 1981, n. 219, come
modificato  dall'articolo  23  del decreto-legge 27 febbraio 1982, n.
57,  convertito,  con  modificazioni,  nella legge 29 aprile 1982, n.
187, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
  La convenzione-tipo disciplina anche l'erogazione dei contributi di
cui  all'articolo  7  del  decreto-legge  27  febbraio  1982,  n. 57,
convertito,  con  modificazioni,  nella legge 29 aprile 1982, n. 187.
((Il  termine  del  31  luglio 1982, indicato nel settimo comma dello
stesso articolo 7, e' prorogato al 31 dicembre 1982.))
  Il  saldo  delle  aperture  di  credito e' imputato al fondo di cui
all'articolo  3  della  legge  14  maggio 1981, n. 219. A tal fine, i
comuni  interessati  ne  danno comunicazione al CIPE, nell'ambito del
programma  complessivo  di cui all'articolo 4 della medesima legge 14
maggio  1981,  n. 219, ed il relativo importo e' computato in sede di
ulteriori assegnazioni ai comuni.
  ((I comuni, sulla base di autonome valutazioni e di criteri fissati
dai consigli comunali, utilizzano i fondi assegnati dal CIPE ai sensi
dell'articolo  3  della  legge  14  maggio 1981, n. 219, e successive
modificazioni.
  Le  somme  attribuite  dal CIPE ai singoli comuni, relativamente al
programma  1981,  e  gia' accreditate presso le tesorerie regionali e
provinciali  sono  immediatamente  disponibili  senza  necessita'  di
stipulare le convenzioni di cui ai commi precedenti.))