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DECRETO-LEGGE 27 febbraio 1982, n. 57

Disciplina per la gestione stralcio dell'attività del commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 1982, n. 187 (in G.U. 30/04/1982, n.118).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
Testo in vigore dal:  1-5-1982
aggiornamenti all'articolo

Art. 23

((All'articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, nel primo comma, lettera b), sono aggiunte, in fine, le parole: "Il contributo di cui alla presente lettera può essere utilizzato anche dai proprietari di unità immobiliari distrutte o da demolire per effetto del terremoto del novembre 1980 che intendano ricostruire l'unità immobiliare nel comune di residenza, ove questo sia diverso da quello in cui era situato l'immobile, purché nella stessa regione".
All'articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, nell'ottavo comma, le parole: "entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 1982".
All'articolo 14 della legge 14 maggio 1981, n. 219, nel testo modificato dall'articolo 2 del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 456, nel secondo comma, le parole: "nel termine perentorio del 30 giugno 1982" sono sostituite dalle seguenti: "nel termine del 30 giugno 1983".
All'articolo 14 della legge 14 maggio 1981, n. 219, nel testo modificato dall'articolo 2 del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 456, è aggiunto in fine il seguente comma:
"Le commissioni comunali, nel caso di edifici costituiti da unità immobiliari fruenti di contributo sia ai sensi degli articoli 9 e 10 (uso abitativo) sia ai sensi dell'articolo 22 (uso produttivo), possono autorizzare la spesa necessaria alla riparazione o ricostruzione delle parti condominiali riguardanti la stabilità complessiva dell'edificio".
All'articolo 15 della legge 14 maggio 1981, n. 219, il secondo, terzo e quarto comma sono sostituiti dai seguenti:
"Con il provvedimento di assegnazione viene disposta una apertura di credito presso l'azienda di credito indicata dall'avente diritto, il quale effettua i prelevamenti in conformità a quanto disposto dal comma precedente.
I rapporti con le aziende di credito sono disciplinati con convenzione approvata dal Ministro del tesoro".
All'articolo 16 della legge 14 maggio 1981, n. 219, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Per gli interventi di nuova costruzione derivanti dall'attuazione dell'articolo 8 si applicano le norme fissate dal CIPE con delibera 11 giugno 1981 per l'edilizia abitativa dell'area metropolitana di Napoli di cui al primo comma dell'articolo 81".
All'articolo 17 della legge 14 maggio 1981, n. 219, modificato dall'articolo 2-bis del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 456, la rubrica è sostituita dalla seguente:
"Ricostruzione e riparazione di opere pubbliche e di proprietà di enti pubblici".
Dopo il primo comma dell'articolo 17 della legge 14 maggio 1981, n. 219, modificato dall'articolo 2-bis del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 456, è aggiunto il seguente:
"Gli interventi di riparazione, di ricostruzione e di miglioramento delle sedi delle camere di commercio sono approvati e finanziati dal CIPE a valere sulle risorse finanziarie ripartite fra le regioni ai sensi del titolo III della presente legge".
All'articolo 21 della legge 14 maggio 1981, n. 219, nel testo modificato dall'articolo 2-ter del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 456 nel terzo comma le parole: "entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 1982".
All'articolo 22 della legge 14 maggio 1981, n. 219, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
"Il contributo di cui al comma precedente è esteso alle spese necessarie per il miglioramento e per l'adeguamento funzionale delle opere, nonché a quelle relative all'acquisto del terreno qualora, per ragioni sismiche, di vincoli urbanistico-ambientali e di convenienza economica, si renda necessario il trasferimento dell'impresa".
All'articolo 22 della legge 14 maggio 1981, n. 219, nel secondo comma, le parole: "entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 1982".
All'articolo 24 della legge 14 maggio 1981, n. 219, nel terzo comma, le parole: "30 giugno 1982" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 1983".
All'articolo 28 della legge 14 maggio 1981, n. 219, i commi settimo, ottavo, nono e decimo sono sostituiti dai seguenti:
"Ove il piano di recupero ricomprenda edifici di interesse storico, artistico, monumentale, vincolati a norma di legge, nelle more fra l'adozione e l'esame delle opposizioni devono essere sentite le competenti soprintendenze, le quali provvedono a dare il proprio parere limitatamente agli edifici sottoposti a vincolo entro e non oltre venti giorni dal ricevimento degli atti. Decorso tale termine il parere si intende acquisito.
Nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui al sesto comma, i consigli comunali decidono sulle osservazioni.
I piani esecutivi, coerenti con lo strumento urbanistico vigente o che disciplinano interventi di ristrutturazione senza alcuna maggiorazione della volumetria preesistente, diventano efficaci con l'approvazione della deliberazione ai sensi dell'articolo 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.
In caso di variante allo strumento urbanistico vigente o adottato o, in mancanza di esso, nelle ipotesi di ristrutturazione che comportino maggiorazione della volumetria preesistente, i piani, con le deduzioni del comune sulle osservazioni, sono trasmessi per l'approvazione alla regione che, nel termine perentorio di trenta giorni, delibera ai sensi dell'articolo 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni. Trascorso detto termine i piani si intendono approvati.
Dell'approvazione ai sensi di uno dei due commi precedenti è dato attestato dal sindaco con apposito decreto affisso per quindici giorni all'albo comunale".
All'articolo 28 della legge 14 maggio 1981, n. 219, il tredicesimo comma è soppresso ed è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"I piani non ancora approvati dalla regione o quelli respinti per decorrenza dei termini alla data di entrata in vigore della presente legge seguono la procedura di cui al presente articolo e senza bisogno di altro provvedimento formale sono sottoposti, a richiesta del sindaco, o all'esame del CORECO o all'approvazione della regione, secondo le competenze fissate nel presente articolo. I termini decorrono dalla data di ricevimento dell'istanza".
L'articolo 55 della legge 14 maggio 1981, n. 219, è sostituito dal seguente:
"Per sopperire alle esigenze di ricostruzione, i comuni gravemente danneggiati e, tra i danneggiati, quelli dichiarati sismici con decreto del 7 marzo 1981 emesso dal Ministro dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 14-undecies del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, possono adottare o confermare i piani esecutivi di cui alle lettere a), b) e c) del secondo comma del precedente articolo 28. Sono esclusi dai benefici previsti dalla presente legge gli immobili, quand'anche inclusi nei piani di recupero, la cui ristrutturazione o ricostruzione, in tutto o in parte, non sia ricollegabile con l'evento sismico.
Ai piani di cui al primo comma si applicano le norme del precedente articolo 28, ma i termini di approvazione della regione sono fissati in tre mesi.
Nei comuni che non si avvalgono della facoltà di adozione dei piani di recupero, la ricostruzione o la riparazione degli edifici distrutti o danneggiati dal terremoto resta disciplinata dalle norme vigenti:
Le spese per l'elaborazione dei piani di cui al presente articolo sono a carico del fondo di cui al precedente articolo 3".
All'articolo 60 della legge 14 maggio 1981, n. 219, nel testo modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 456, il secondo comma è sostituito dal seguente:
"Le maggiori spese derivanti, ai comuni disastrati o gravemente danneggiati, dalla utilizzazione del personale di cui al primo comma sono a carico del fondo di cui al precedente articolo 3".
All'articolo 80 della legge 14 maggio 1981, n. 219, dopo il sesto comma è aggiunto il seguente:
"La maggiorazione del 70 per cento di cui al comma precedente non si applica nel caso di esproprio di edifici o parti di edifici".
All'articolo 81 della legge 14 maggio 1981, n. 219, nel primo comma, dopo le parole: "urbanizzazione primaria e secondaria" sono aggiunte le seguenti: "anche relative al recupero di fabbisogni arretrati".
All'articolo 84 della legge 14 maggio 1981, n. 219, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:
"Il sindaco di Napoli e il presidente della giunta regionale della Campania, commissari straordinari di Governo, si avvalgono inoltre di personale statale anche per incarichi di dirigenza dei propri uffici. Detti funzionari sono dispensati, per tutto il periodo di svolgimento dell'incarico, da ogni attività dell'ufficio di provenienza, e agli stessi è attribuita l'indennità di cui al secondo comma"))
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