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DECRETO-LEGGE 24 ottobre 1979, n. 511

Istituzione presso il Ministero dei trasporti del commissariato per l'assistenza al volo.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 1979, n. 635 (in G.U. 24/12/1979, n.349).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/02/1982)
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Testo in vigore dal:  23-2-1982
aggiornamenti all'articolo

Art. 1



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di istituire presso il Ministero dei trasporti un apposito commissariato con il compito di assumere progressivamente la gestione dei servizi di assistenza al traffico aereo civile ai fini della ristrutturazione dei servizi stessi;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri della funzione pubblica, dei trasporti, della difesa e del tesoro;

Decreta:
Art. 1.

Fino alla ristrutturazione, disposta per legge, dei servizi di assistenza al volo per il traffico aereo generale, è istituito, nell'ambito del Ministero dei trasporti, il commissariato per l'assistenza al volo civile.
Il commissariato è retto da un commissario nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri del tesoro e della difesa.
Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri del tesoro e della difesa, è nominato un vice commissario che coadiuva il commissario e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.
Al commissario compete il trattamento economico corrispondente alla qualifica di dirigente generale e al vice commissario il trattamento economico corrispondente alla qualifica di dirigente superiore.
Qualora il commissario o il vice commissario siano dipendenti di amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, le rispettive funzioni vengono svolte a titolo di incarico e resta ferma la loro appartenenza ai ruoli delle proprie amministrazioni, nonché l'attribuzione del relativo trattamento economico, il cui onere continua a far carico alle amministrazioni stesse.
Il commissario ed il vice commissario esercitano le attribuzioni particolari previste, rispettivamente, dagli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni e integrazioni.

(2)
((4))
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AGGIORNAMENTO (2)

Il D.P.R. 24 marzo 1981 n. 145 ha disposto (con l'art. 38 comma 1) che "Il Commissariato per l'assistenza al volo civile istituito con decreto-legge 24 ottobre 1979, n. 511 e convertito nella legge 22 dicembre 1979, n. 635, è soppresso con decreto del Ministro dei trasporti a partire dalla data di entrata in vigore dello statuto" previsto dall'art. 5 del suindicato D.P.R.
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AGGIORNAMENTO (4)

Il Decreto 21 gennaio 1982 (in G.U. 8/2/1982, n. 37) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "È dichiarata la soppressione del commissariato per l'assistenza al volo civile istituito con il decreto-legge 24 ottobre 1979, n. 511, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1979, n. 635, a partire dalla data di entrata in vigore dello statuto dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1981, n. 842".