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DECRETO-LEGGE 24 ottobre 1979, n. 511

Istituzione presso il Ministero dei trasporti del commissariato per l'assistenza al volo.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 1979, n. 635 (in G.U. 24/12/1979, n.349).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/02/1982)
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Testo in vigore dal: 23-2-1982
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 1 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'art. 77 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di istituire presso
il Ministero dei trasporti un apposito commissariato con  il  compito
di assumere progressivamente la gestione dei servizi di assistenza al
traffico aereo civile ai  fini  della  ristrutturazione  dei  servizi
stessi; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto con i Ministri della funzione pubblica, dei trasporti, della
difesa e del tesoro; 
 
                              Decreta: 
                               Art. 1. 
 
  Fino alla ristrutturazione, disposta  per  legge,  dei  servizi  di
assistenza al volo per il  traffico  aereo  generale,  e'  istituito,
nell'ambito  del  Ministero  dei  trasporti,  il  commissariato   per
l'assistenza al volo civile. 
  Il commissariato e' retto da un commissario  nominato  con  decreto
del Presidente della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con
i Ministri del tesoro e della difesa. 
  Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con i  Ministri
del tesoro e della  difesa,  e'  nominato  un  vice  commissario  che
coadiuva il commissario e lo sostituisce in  caso  di  assenza  o  di
impedimento. 
  Al commissario compete il trattamento economico corrispondente alla
qualifica di dirigente generale e al vice commissario il  trattamento
economico corrispondente alla qualifica di dirigente superiore. 
  Qualora il commissario o il vice commissario  siano  dipendenti  di
amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, le rispettive
funzioni vengono svolte a titolo di incarico e resta  ferma  la  loro
appartenenza  ai  ruoli  delle   proprie   amministrazioni,   nonche'
l'attribuzione del  relativo  trattamento  economico,  il  cui  onere
continua a far carico alle amministrazioni stesse. 
  Il commissario ed il vice commissario  esercitano  le  attribuzioni
particolari previste, rispettivamente,  dagli  articoli  7  e  8  del
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno  1972,  n.  748,  e
successive modificazioni e integrazioni. 
 
                                                            (2) ((4)) 
 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.P.R. 24 marzo 1981 n. 145 ha disposto (con l'art. 38 comma  1)
che "Il Commissariato per l'assistenza al volo civile  istituito  con
decreto-legge 24 ottobre 1979, n. 511 e  convertito  nella  legge  22
dicembre 1979, n. 635, e' soppresso  con  decreto  del  Ministro  dei
trasporti a partire dalla data di entrata in  vigore  dello  statuto"
previsto dall'art. 5 del suindicato D.P.R. 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  Il Decreto 21 gennaio 1982 (in G.U. 8/2/1982, n.  37)  ha  disposto
(con l'art. 1, comma  1)  che  "E'  dichiarata  la  soppressione  del
commissariato per  l'assistenza  al  volo  civile  istituito  con  il
decreto-legge 24 ottobre 1979, n. 511, convertito, con modificazioni,
nella legge 22 dicembre 1979, n. 635, a partire dalla data di entrata
in vigore dello statuto dell'Azienda autonoma di assistenza  al  volo
per  il  traffico  aereo  generale,  approvato  con  il  decreto  del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1981, n. 842".