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DECRETO-LEGGE 28 ottobre 1977, n. 778

Provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e sublocazione degli immobili urbani.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1977, n. 928 (in G.U. 28/12/1977, n.352).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/06/1978)
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Testo in vigore dal:  29-12-1977
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di prorogare i contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato e con il Ministro per il turismo e lo spettacolo; Decreta:

Art. 1


I contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani in corso alla data del 31 ottobre 1977 sono prorogati sino al
((31 marzo 1978))
.
Per gli immobili adibiti ad uso di abitazione la proroga si applica limitatamente ai contratti stipulati con conduttori e subconduttori che abbiano un reddito complessivo netto non superiore ad otto milioni di lire. Il reddito complessivo si intende riferito alla somma dei redditi imputati al locatario e a tutti i soggetti di imposta che abbiano residenza anagrafica nell'alloggio in locazione.
Nei contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani destinati ad uso di abitazione, in corso alla data del 31 ottobre 1977 e non soggetti a proroga, il canone non può essere aumentato, anche se la locazione venga rinnovata con altro conduttore.
Sino alla predetta data del
((31 marzo 1978))
continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto-legge 17 giugno 1977, n. 326, convertito nella legge 8 agosto 1977, n. 510, nonché le altre disposizioni speciali vigenti in materia di locazione e sublocazione di immobili urbani, fatta eccezione per quelle che prevedono la sospensione della esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili locati.