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DECRETO-LEGGE 3 luglio 1976, n. 452

Proroga al 30 giugno 1977 della ((riduzione all'1 per cento)) dell'aliquota I.V.A. sui fertilizzanti.

note:
Decreto-Legge convertito dalla L. 19 agosto 1976, n. 590 (in G.U. 28/08/1976, n.228).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/08/1976)
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Testo in vigore dal:  6-7-1976

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;
Visto il decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, numero 493;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di prorogare al 30 giugno 1977 il termine per l'applicazione dell'aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto sui fertilizzanti;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro e per l'agricoltura e le foreste; Decreta:

Art. 1


Con effetto dal 1 luglio 1976 il termine del 30 giugno 1976 previsto dall'art. 12 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, è prorogato al 30 giugno 1977.