stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 13 agosto 1975, n. 377

Provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardanti incentivi a favore delle piccole e medie imprese, agricoltura, interventi per il Mezzogiorno e trasporti.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 16 ottobre 1975, n. 493 (in G.U. 17/10/1975, n.276).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/10/1996)
nascondi
Testo in vigore dal:  1-1-1980
aggiornamenti all'articolo

Art. 12

Agevolazioni fiscali


Per le cessioni e le importazioni dei fertilizzanti di cui alla voce 82 della tabella A, parte seconda, allegata a decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, l'imposta sul valore aggiunto si applica fino al 30 giugno 1976 con la aliquota dell'1 per cento.
Le riduzioni all'1 per cento, al 3 per cento e al 6 per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto previste, rispettivamente, nel primo, nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato con la legge 23 dicembre 1972, n. 821, e con il decreto-legge 6 luglio 1974, n. 254, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 1974, n. 383, sono ulteriormente prorogate al 31 dicembre 1976.(2)(3)
((4))
-------------
AGGIORNAMENTO (2)

Il D.L. 3 luglio 1976, n.452 convertito senza modificazioni dalla L. 19 agosto 1976, n.590, ha disposto (con l'art.1) che " Con effetto dal 1 luglio 1976 il termine del 30 giugno 1976 previsto dall'art. 12 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, è prorogato al 30 giugno 1977."
------------
AGGIORNAMENTO (3)

Il D.L. 23 dicembre 1978, n.816 convertito con modificazioni dalla L.
19 febbraio 1979, n.53, ha disposto (con l'art.4) che " La riduzione all'1 per cento dell'aliquota dell'imposta valore aggiunto prevista dall'art. 12 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, per le cessioni e le importazioni dei fertilizzanti si applica fino al 31
dicembre 1979."
--------------
AGGIORNAMENTO (4)

Il D.L. 30 dicembre 1979, n. 660, convertito con modificazioni dalla L. 29 febbraio 1980, n. 31, ha disposto (con l'art.8) che "La riduzione all'1 per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto prevista dall'art. 12 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, per le cessioni e le importazioni dei fertilizzanti, si applica fino al 31 dicembre 1980."