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DECRETO-LEGGE 3 luglio 1976, n. 452

Proroga al 30 giugno 1977 della ((riduzione all'1 per cento)) dell'aliquota I.V.A. sui fertilizzanti.

note:
Decreto-Legge convertito dalla L. 19 agosto 1976, n. 590 (in G.U. 28/08/1976, n.228).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/08/1976)
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Testo in vigore dal: 6-7-1976
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n.  633, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto;
  Visto  il  decreto-legge  13  agosto  1975, n. 377, convertito, con
modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, numero 493;
  Ritenuta  la  necessita' e l'urgenza di prorogare al 30 giugno 1977
il  termine per l'applicazione dell'aliquota ridotta dell'imposta sul
valore aggiunto sui fertilizzanti;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le  finanze, di concerto con i
Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro
e per l'agricoltura e le foreste;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Con  effetto  dal  1  luglio  1976  il  termine  del 30 giugno 1976
previsto  dall'art.  12  del  decreto-legge  13  agosto 1975, n. 377,
convertito,  con  modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493,
e' prorogato al 30 giugno 1977.