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DECRETO-LEGGE 13 maggio 1976, n. 227

Provvidenze per le popolazioni dei comuni della regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del maggio 1976.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 maggio 1976, n. 336 (in G.U. 01/06/1976, n.143).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/08/1988)
Testo in vigore dal:  2-6-1976
aggiornamenti all'articolo

Art. 10


I coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, gli artigiani e gli esercenti attività commerciali, titolari di azienda e rispettivi familiari residenti nei comuni indicati a sensi
((dell'articolo 1))
, soggetti alle assicurazioni contro le malattie e per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti ai sensi delle leggi 22 novembre 1954, n. 1136, 9 gennaio 1963, n. 9, 29 dicembre 1956, n. 1533, 4 luglio 1959, n. 463, 27 novembre 1960, n. 1397, 22 luglio 1966, n. 613, nonché all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, i quali abbiano subito gravi danni per effetto degli eventi sismici, sono esonerati dal pagamento dei contributi dovuti per le suddette assicurazioni e per l'E.N.A.O.L.I. limitatamente alle rate comprese nel periodo da maggio 1976 a giugno 1977.
Le quote dei contributi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, che formano oggetto di esonero ai sensi del primo comma, sono accreditate dall'I.N.P.S. a favore dei rispettivi assicurati alla scadenza della rata esattoriale in cui opera esonero.
L'esonero ha luogo a domanda dell'interessato da presentarsi entro
((centottanta))
giorni dalla data
((di entrata in vigore))
del presente decreto.
Alla domanda deve essere allegato un certificato del sindaco comprovante che l'interessato ha subito gravi danni per effetto degli eventi sismici.