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DECRETO-LEGGE 13 maggio 1976, n. 227

Provvidenze per le popolazioni dei comuni della regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del maggio 1976.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 maggio 1976, n. 336 (in G.U. 01/06/1976, n.143).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/08/1988)
Testo in vigore dal:  14-5-1976 al: 1-6-1976
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità e l'urgenza di disporre provvidenze per le popolazioni dei comuni della regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del maggio 1976;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta:

Art. 1



Al fine di avviare la ricostruzione nei comuni indicati dalla regione Friuli-Venezia Giulia in sede di determinazione delle zone colpite dagli eventi sismici del maggio 1976, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, è assegnato alla regione stessa un contributo speciale di lire 200 miliardi.
Con la somma anzidetta la regione provvede, anche a mezzo di delega agli enti locali, agli interventi di cui alla citata legge regionale, tenendo conto dei seguenti criteri:
1) Industria, commercio, artigianato e turismo:
concessione alle imprese industriali, commerciali, artigiane e turistiche di contributi per investimenti fissi comprendenti le opere murarie, gli allacciamenti, i macchinari e le attrezzature, comprese quelle per la conservazione e il trasporto dei prodotti e la ricostituzione delle scorte. Il contributo potrà estendersi ad opere di ampliamento fino ad un massimo del 50 per cento, e, nel caso di concorso di contributo in conto capitale e di contributo in conto interessi, nella determinazione della misura dei contributi si dovrà tener conto del concorso stesso.
2) Agricoltura:
concessione di contributi di pronto intervento e per il ripristino delle strutture nonché per le spese di raccolta del bestiame allontanato o disperso in conseguenza del terremoto e per l'alimentazione dello stesso effettuate per il periodo necessario a soddisfare esigenze di emergenza. Nella erogazione dei contributi la regione si atterrà ai criteri di cui agli articoli 3 e 4 della legge 25 maggio 1970, n. 364.
3) Opere pubbliche ed edilizia:
a) riattamento e ripristino delle abitazioni danneggiate mediante l'esecuzione dei lavori necessari a renderle abitabili;
b) concessione di contributi sulla spesa occorrente per la riparazione o la ricostruzione di fabbricati urbani di proprietà privata di qualsiasi natura e destinazione. Limitatamente ad una sola unità immobiliare abitativa, il contributo potrà essere di importo pari alla spesa occorrente per le opere necessarie;
c) ripristino o ricostruzione di edifici pubblici e di uso pubblico di acquedotti, di fognature, di ospedali e di strade nonché di ogni altra opera di interesse degli enti locali;
d) erogazione di eventuali sovvenzioni straordinarie agli istituti autonomi per le case popolari;
e) acquisto eventuale di aule mobili o ad elementi componibili da destinare ai comuni ed alle province per le zone in cui, per le devastazioni causate dal sisma, non sia possibile provvedere ad assicurare il servizio scolastico dal 1 ottobre 1976.
La ricostruzione dovrà avvenire nelle aree di insediamento degli abitati già esistenti, salvo che prevalenti motivi tecnici rendano necessaria la ricostruzione di singoli immobili in altro sito.
I lavori di ricostruzione e le riparazioni strutturali degli edifici dovranno essere eseguiti con il rispetto delle prescrizioni di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, anche nei comuni non classificati ai sensi dell'art. 3, lettera a), della legge medesima.
Con legge regionale saranno determinate le modalità degli interventi nonché le procedure relative, anche in deroga alle norme vigenti.
I provvedimenti adottati dalla regione in attuazione del presente articolo nonché quelli adottati ai sensi della legge regionale sopra citata sono sottoposti soltanto al controllo successivo della Corte dei conti, in deroga all'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902.