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LEGGE 22 luglio 1966, n. 613

Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/1998)
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Testo in vigore dal:  27-8-1966
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti è estesa agli esercenti piccole imprese commerciali iscritti negli elenchi degli aventi diritto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie istituita con legge 27 novembre 1960, n. 1397, agli ausiliari del commercio ed agli altri lavoratori autonomi iscritti nei predetti elenchi, nonché ai loro familiari coadiutori, indicati nell'articolo seguente.
L'obbligo di iscrizione all'assicurazione sussiste anche se gli interessati abbiano esercitato il diritto di opzione previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1961, n. 184.
Per quanto non diversamente disposto dagli articoli seguenti, l'assicurazione di cui alla presente legge è regolata dalle norme del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni.