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DECRETO-LEGGE 28 aprile 1960, n. 342

Agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 giugno 1960, n. 584 (in G.U. 27/06/1960, n.156).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/06/1960)
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Testo in vigore dal:  28-6-1960
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico di leggi per l'imposta di fabbricazione sugli spiriti, approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924, e le successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, concernente modificazioni al regime fiscale degli spiriti per agevolare la distillazione del vino e alle disposizioni relative alla minuta vendita degli estratti ed essenze per la preparazione dei liquori, convertito in legge con la legge 16 giugno 1950, n. 331;
Vista la legge 7 dicembre 1951, n. 1559, che disciplina la produzione ed il commercio delle acquaviti;
Visto il decreto-legge 18 marzo 1952, n. 118, concernente il ripristino delle agevolazioni fiscali temporanee straordinarie per la distillazione del vino, convertito in legge con la legge 15 maggio 1952, n. 457;
Visto il decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, concernente modificazioni all'imposta di fabbricazione ed ai diritti erariali sugli alcoli, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, n. 3;
Visto il decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, concernente proroga e modifica del regime fiscale sugli alcoli, convertito, con modificazioni, in legge con la legge 15 novembre 1955, n. 1037;
Visto il decreto-legge 16 marzo 1957, n. 69, concernente il ripristino delle agevolazioni temporanee straordinarie per lo spirito e l'acquavite di vino accordato con il decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, e con il decreto-legge 18 marzo 1952, n. 118, convertito, con modificazioni, in legge con la legge 12 maggio 1957, n. 307;
Visto il decreto-legge 14 settembre 1957, n. 812, concernente agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino, convertito, con modificazioni, in legge con la legge 27 ottobre 1957, n. 1031;
Vista la legge 1 luglio 1959, n. 458, concernente agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino;
Vista la legge 30 luglio 1959, n. 560, concernente la proroga delle agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino;
Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di sostenere il mercato vitivinicolo con particolari agevolezze eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta dei Ministri per le finanze, per il bilancio, per il tesoro e per l'agricoltura e foreste; Decreta:

Art. 1


Per lo spirito ottenuto, dal 12 aprile 1960
((al 15 luglio))
1960, dalla distillazione di vini denunciati come genuini, anche se acescenti o alterati, e tali riconosciuti dalla Amministrazione finanziaria, è accordato, nella misura del 92 per cento, un abbuono d'imposta, depurata dell'abbuono di fabbricazione di cui all'art. 2 del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, n. 3, e della riduzione d'imposta di cui all'art. 9 del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, convertito, con modificazioni, nella, legge 15 novembre 1955, n. 1037, prescindendo dal periodo di tempo indicato nello stesso art. 9.
L'abbuono è accordato a condizione che lo spirito sia depositato in magazzini fiduciari dai quali potrà essere estratto, dopo il primo anno di giacenza, in ragione di non oltre un quarto per ognuno dei quattro anni successivi.
Il Ministero delle finanze, d'intesa con quello della agricoltura e delle foreste e con quello dell'industria e del commercio, provvederà a garantire, con particolari controlli, la genuinità dei vini ammessi alla distillazione agevolata.