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DECRETO-LEGGE 16 marzo 1957, n. 69

Ripristino delle agevolazioni temporanee straordinarie per lo spirito e l'acquavite di vino accordate con il decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, e con il decreto-legge 18 marzo 1952, n. 118.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 12 maggio 1957, n. 307 (in G.U. 15/05/1957, n.123).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/05/1957)
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Testo in vigore dal:  16-5-1957
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico di leggi per l'imposta di fabbricazione sugli spiriti, approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924, e le successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, concernente modificazioni al regime fiscale degli spiriti per agevolare la distillazione del vino e alle disposizioni relative alla minuta vendita degli estratti ed essenze per la preparazione dei liquori, convertito in legge con la legge 16 giugno 1950, n. 331;
Vista la legge 7 dicembre 1951, n. 1559, che disciplina la produzione ed il commercio delle acquaviti;
Visto il decreto-legge 18 marzo 1952, n. 118, concernente il ripristino delle agevolazioni fiscali temporanee straordinarie per la distillazione del vino, convertito in legge con la legge 15 maggio 1952, n. 457;
Visto il decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, concernente modificazioni all'imposta di fabbricazione ed ai diritti erariali sugli alcoli, convertito in legge, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, n. 3;
Visto il decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, concernente proroga e modifica del regime fiscale sugli alcoli, convertito, con modificazioni, in legge con la legge 15 novembre 1955, n. 1037;
Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di ripristinare temporaneamente le agevolezze temporanee straordinarie per lo spirito e l'acquavite di vino concesse con i decreti legge 18 aprile 1950, n. 142 e 18 marzo 1952, n. 118;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il bilancio e con quello per il tesoro; Decreta:

Art. 1


Allo spirito ottenuto, dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 agosto 1957,
((dalla distillazione di vini denunciati come genuini))
di qualsiasi gradazione anche se
((acescenti o alterati, e tali riconosciuti))
dall'Amministrazione finanziaria, è accordato nella misura del 70% un abbuono di imposta depurata dell'abbuono di fabbricazione e della riduzione di imposta di cui all'art. 2 del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, n. 3,
((ed estensivamente alla produzione posteriore al 30 aprile e fino al 31 agosto 1957))
ed all'art. 9 del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1955, n. 1037.
L'abbuono è accordato a condizione che lo spirito sia depositato in magazzini fiduciari dai quali potrà essere estratto dopo il primo anno di giacenza, in ragione di non oltre un quarto per ognuno dei quattro anni successivi.
((L'Amministrazione finanziaria, d'intesa con gli uffici dei Ministeri dell'agricoltura, e dell'industria, provvederà a garantire, con particolari controlli, la genuinità dei vini ammessi alla distillazione agevolata))
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