stai visualizzando l'atto

LEGGE 7 dicembre 1951, n. 1559

Disciplina della produzione e del commercio delle acqueviti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/09/1997)
Testo in vigore dal:  27-9-1997
aggiornamenti all'articolo

Art. 1


Le acquaviti debbono essere ottenute dalla distillazione di fermentati di sostanze zuccherine o saccarificate, sane, genuine, in buono stato di conservazione, distillate in modo da eliminare ogni gusto sgradevole e da conservare i principi aromatici delle sostanze fermentate e delle sostanze derivate dalla fermentazione.
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 16 LUGLIO 1997, N.297))

Il prodotto di cui ai commi precedenti è considerato alcool grezzo finchè non venga assoggettato ad almeno una delle operazioni di cui ai punti 1), 2) e 3) del successivo articolo 3.
Resta ferma la disciplina stabilita dalle vigenti leggi concernenti la classifica ai fini fiscali.