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LEGGE 7 dicembre 1951, n. 1559

Disciplina della produzione e del commercio delle acqueviti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/09/1997)
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Testo in vigore dal:  30-1-1952 al: 29-10-1971
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Le acqueviti debbono essere ottenute dalla distillazione di liquidi fermentata di sostanze zuccherine o saccarificate, sane, genuine, in buono stato di conservazione, distillate in modo da eliminare ogni gusto sgradevole e da conservare i principi aromati delle sostanze fermentate e delle sostanze derivate dalla fermentazione.
Le acqueviti, risultanti dal processo di distillazione e di eventuali ridistillazioni per affinamento, debbono avere gradazione alcolica non inferiore a 40°, né superiore a 80° dell'alcolometro ufficiale adottato dalla Amministrazione finanziaria, ferma restando la gradazione massima stabilita dalle le leggi fiscali per l'acquavite di vino.