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DECRETO LUOGOTENENZIALE 4 gennaio 1917, n. 25

Riguardante la sospensione delle esecuzioni su beni immobili appartenenti a militari sotto le armi. (017U0025)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/01/1917
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Testo in vigore dal:  17-1-1917

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri straordinari conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti, di concerto col ministro delle finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




A tutte le esecuzioni su beni immobili appartenenti a debitori o a terzi possessori che si trovino sotto le armi, fino a tre mesi dopo la cessazione del servizio militare, si applicano le disposizioni del decreto Luogotenenziale 22 ottobre 1916, n. 1423 riguardante la sospensione delle espropriazioni di beni immobili nel comune di Venezia.

L'istanza di cui all'art. 1 del detto decreto, potrà a seconda dei casi, essere proposta dal debitore o dal terzo possessore.