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DECRETO LUOGOTENENZIALE 4 gennaio 1917, n. 25

Riguardante la sospensione delle esecuzioni su beni immobili appartenenti a militari sotto le armi. (017U0025)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/01/1917
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Testo in vigore dal: 17-1-1917
 
                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata e dei  poteri  straordinari
conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del guardasigilli, ministro segretario di Stato  per
gli affari di grazia  e  giustizia  e  dei  culti,  di  concerto  col
ministro delle finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  A tutte le esecuzioni su beni immobili appartenenti a debitori o  a
terzi possessori che si trovino sotto le armi, fino a tre  mesi  dopo
la cessazione del servizio militare, si applicano le disposizioni del
decreto Luogotenenziale 22  ottobre  1916,  n.  1423  riguardante  la
sospensione delle espropriazioni  di  beni  immobili  nel  comune  di
Venezia. 
 
  L'istanza di cui all'art. 1 del detto decreto, potra' a seconda dei
casi, essere proposta dal debitore o dal terzo possessore.