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DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 ottobre 1916, n. 1423

Concernente la sospensione delle esecuzioni riguardanti beni immobili nel comune di Venezia. (016U1423)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/11/1916
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Testo in vigore dal:  2-11-1916

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri straordinari conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Sulla proposta del guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti, di concerto col ministro delle finanze;

Udito

il Consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Nei giudizi esecutivi sopra beni immobili siti nel comune di Venezia, il presidente del tribunale, sull'istanza del debitore, sentito il creditore ed assunte sommarie informazioni sulle condizioni morali ed economiche del debitore e del creditore, e sul deprezzamento subito dagli immobili per effetto della guerra, ha facoltà di disporre che il procedimento per l'incanto disciplinato dagli articoli 662 e seguenti del Codice di procedura civile sia sospeso fino a tre mesi dopo la conclusione della pace.

Durante la sospensione del procedimento è sospesa altresì la decorrenza dei termini di decadenza o di perenzione stabiliti dalla legge.

Il presidente del tribunale, secondo le circostanze, e salvo le disposizioni contenute nei primi tre commi dell'art. 2085 del Codice civile, può imporre al debitore speciali modalità e garanzie per l'amministrazione dell'immobile e pei frutti di esso; e può anche subordinare la sospensione del procedimento al pagamento di una quota parte del debito.