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LEGGE 25 marzo 1958, n. 317

Aumento del contingente di ammasso volontario dell'olio di oliva di pressione della campagna 1957-58.

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Testo in vigore dal:  16-4-1958
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il contingente dell'ammasso volontario dell'olio di oliva di pressione della campagna 1957-58, per il quale, a norma dell'art. 2 della legge 30 novembre 1957, numero 1209, è previsto il concorso, finanziario dello Stato nelle spese di gestione nella misura fissa di lire 2500 per ogni quintale di prodotto ammassato, è stabilito nel limite massimo di quintali 350 mila.
Nei conferimenti sono preferiti i produttori coltivatori diretti per l'intera loro produzione, nonché i piccoli e medi produttori per partite non superiori a 100 quintali.
Sono ammessi a conferimento anche gli oli di oliva di pressione, sino a 10 gradi di acidità.