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LEGGE 25 marzo 1958, n. 317

Aumento del contingente di ammasso volontario dell'olio di oliva di pressione della campagna 1957-58.

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Testo in vigore dal: 16-4-1958
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  contingente  dell'ammasso  volontario  dell'olio  di  oliva  di
pressione  della  campagna 1957-58, per il quale, a norma dell'art. 2
della  legge  30 novembre 1957, numero 1209, e' previsto il concorso,
finanziario dello Stato nelle spese di gestione nella misura fissa di
lire  2500  per ogni quintale di prodotto ammassato, e' stabilito nel
limite massimo di quintali 350 mila.
  Nei  conferimenti  sono  preferiti i produttori coltivatori diretti
per l'intera loro produzione, nonche' i piccoli e medi produttori per
partite non superiori a 100 quintali.
  Sono  ammessi  a  conferimento anche gli oli di oliva di pressione,
sino a 10 gradi di acidita'.