stai visualizzando l'atto

LEGGE 30 novembre 1957, n. 1209

Concorso dello Stato nelle spese di gestione dell'ammasso dell'olio di oliva di pressione della campagna di produzione 1957-58.

nascondi
Testo in vigore dal:  28-12-1957

Art. 2


Fermi restando i privilegi e le agevolazioni fiscali previsti dalla legge 20 novembre 1951, n. 1297, lo Stato concorre all'attuazione dell'ammasso di cui all'articolo precedente nella misura fissa di lire 2500 per ogni quintale di prodotto ammassato, fino al limite massimo di 300.000 quintali.