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LEGGE 12 maggio 1957, n. 307

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 marzo 1957, n. 69, concernente il ripristino delle agevolazioni temporanee straordinarie per la distillazione del vino.

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Testo in vigore dal:  16-5-1957

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 16 marzo 1957, n. 69, concernente il ripristino delle agevolazioni temporanee straordinarie per la distillazione del vino, con le seguenti modificazioni:

All'art. 1:
alle parole: dalla distillazione di vini genuini, sono sostituite le parole: dalla distillazione di vini denunciati come genuini;
alle parole: acescenti o alterati, tali riconosciuti, sono sostituite le parole: acescenti o alterati, e tali riconosciuti;
dopo le parole: nella legge 31 gennaio 1954, n. 3, sono aggiunte le parole: ed estensivamente alla produzione posteriore al 30 aprile e fino al 31 agosto 1957;
in fine, è aggiunto il seguente comma:

L'Amministrazione finanziaria, d'intesa con gli uffici dei Ministeri dell'agricoltura, e dell'industria, provvederà a garantire, con particolari controlli, la genuinità dei vini ammessi alla distillazione agevolata.
L'art. 3 è soppresso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 maggio 1957

GRONCHI SEGNI - ANDREOTTI - ZOLI MEDICI

Visto, il Guardasigilli: MORO