stai visualizzando l'atto

LEGGE 12 maggio 1957, n. 307

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 marzo 1957, n. 69, concernente il ripristino delle agevolazioni temporanee straordinarie per la distillazione del vino.

nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal: 16-5-1957
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico. 
 
  E' convertito in legge il  decreto-legge  16  marzo  1957,  n.  69,
concernente il ripristino delle agevolazioni temporanee straordinarie
per la distillazione del vino, con le seguenti modificazioni: 
 
  All'art. 1: 
    alle parole: dalla distillazione di vini genuini, sono sostituite
le parole: dalla distillazione di vini denunciati come genuini; 
    alle  parole:  acescenti  o  alterati,  tali  riconosciuti,  sono
sostituite le parole: acescenti o alterati, e tali riconosciuti; 
    dopo le parole: nella legge 31 gennaio 1954, n. 3, sono  aggiunte
le parole: ed estensivamente alla produzione posteriore al 30  aprile
e fino al 31 agosto 1957; 
    in fine, e' aggiunto il seguente comma: 
 
    L'Amministrazione  finanziaria,  d'intesa  con  gli  uffici   dei
Ministeri   dell'agricoltura,   e   dell'industria,   provvedera'   a
garantire, con particolari controlli, la genuinita' dei vini  ammessi
alla distillazione agevolata. 
  L'art. 3 e' soppresso. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 12 maggio 1957 
 
                               GRONCHI 
 
                                                  SEGNI - ANDREOTTI - 
                                                          ZOLI MEDICI 
 
Visto, il Guardasigilli: MORO