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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 2007, n. 170

Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare (quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007).

note: Entrata in vigore del decreto: 2-11-2007 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/05/2022)
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Testo in vigore dal:  25-11-2010
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Art. 20

Nuovi stipendi
1. Dal 1° gennaio 2006, il valore del punto parametrale, stabilito dall'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, è fissato in euro 155,39 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare, individuato nell'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, è, pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Gradi Parametro Incrementi mensili lordi (euro) Stipendi annui lordi (euro)
Tenente colonnello /maggiore 150,00 11,13 23.308,50
Capitano 144,50 10,72 22.453,86
Tenente 139,00 10,31 21.599,21
Sottotenente 133,25 9,88 20.705,72
Maresciallo aiutante SUPS {luogotenente} /maresciallo aiutante {luogotenente} 139,00 10,31 21.599,21
Maresciallo aiutante SUPS/maresciallo aiutante (con 8 anni nel grado 135,50 10,05 21.055,35
Maresciallo aiutante SUPS/maresciallo aiutante 133,00 9,86 20.666,87
Maresciallo capo 128,00 9,49 19.889,92
Maresciallo ordinario 124,00 9,20 19.268,36
Maresciallo 120,75 8,96 18.763,34
Brigadiere capo (con 8 anni nel grado) 122,50 9,09 19.035,28
Brigadiere capo 120,25 8,92 18.685,65
Brigadiere 116,25 8,62 18.064,09
Vice Brigadiere 112,25 8,33 17.442,53
Appuntato scelto (con 8 anni nel grado) 113,50 8,42 17.636,77
Appuntato scelto 111,50 8,27 17.325,99
Appuntato 108,00 8,01 16.782,12
Carabiniere scelto/Finanziere scelto 104,50 7,75 16.238,26
Carabiniere /Finanziere 101,25 7,51 15.733,24
2. Dal 1° febbraio 2007, il valore del punto parametrale, stabilito dall'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, è fissato in euro 155,82 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare, individuato nell'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, è, pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Gradi Parametro Incrementi mensili lordi (euro) Stipendi annui lordi (euro)
Tenente Colonnello /Maggiore 150,00 16,50 23.373,00
Capitano 144,50 15,90 22.515,99
Tenente 139,00 15,29 21.658,98
Sottotenente 133,25 14,66 20.763,02
Maresciallo Aiutante SUPS {luogotenente} /Maresciallo aiutante {luogotenente} 139,00 15,29 21.658,98
Maresciallo aiutante SUPS/Maresciallo aiutante (con 8 anni nel grado) 135,50 14,91 21.113,61
Maresciallo aiutante SUPS/Maresciallo aiutante 133,00 14,63 20.724,06
Maresciallo capo 128,00 14,08 19.944,96
Maresciallo ordinario 124,00 13,64 19.321,68
Maresciallo 120,75 13,28 18.815,27
Brigadiere capo (con 8 anni nel grado) 122,50 13,48 19.087,95
Brigadiere capo 120,25 13,23 18.737,36
Brigadiere 116,25 12,79 18.114,08
Vice Brigadiere 112,25 12,35 17.490,80
Appuntato scelto (con 8 anni nel grado) 113,50 12,49 17.685,57
Appuntato scelto 111,50 12,27 17.373,93
Appuntato 108,00 11,88 16.828,56
Carabiniere selto/Finanziere scelto 104,50 11,50 16.283,19
Carabiniere /Finanziere 101,25 11,14 15.776,78
3. Dal 1° settembre 2007, il valore del punto parametrale, stabilito dall'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, è fissato in euro 164,70 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare, individuato nell'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, è, pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Gradi Parametro Incrementi mensili lordi (euro) Stipendi annui lordi (euro)
Tenente Colonnello /Maggiore 150,00 127,50 24.705,00
Capitano 144,50 122,83 23.799,15
Tenente 139,00 118,15 22.893,30
Sottotenente 133,25 113,26 21.946,28
Maresciallo aiutante SUPS {luogotenente} /Maresciallo aiutante {luogotenente} 139,00 118,15 22.893,30
Maresciallo Aiutante SUPS/ Maresciallo aiutante (con 8 anni nel grado) 135,50 115,18 22.316,85
Maresciallo Aiutante SUPS/Maresciallo aiutante 133,00 113,05 21.905,10
Maresciallo capo 128,00 108,80 21.081,60
Maresciallo ordinario 124,00 105,40 20.422,80
Maresciallo 120,75 102,64 19.887,53
Brigadiere mpo (con 8 anni nel grado) 122,50 104,13 20.175,75
Brigadiere mapo 120,25 102,21 19.805,18
Brigadiere 116,25 98,81 19.146,38
Vice Brigadiere 112,25 95,41 18.487,58
Appuntato scelto (con 8 anni nel grado) 113,50 96,48 18.693,45
Appuntato scelto 111,50 94,77 18.364,05
Appuntato 108,00 91,80 17.787,60
Carabiniere scelto/Finanziere scelto 104,50 88,83 17.211,15
Carabiniere /Finanziere 101,25 86,06 16.675,88



(1)
((2))
4. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi precedenti, per la quota parte relativa all'indennità integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e dell'applicazione dell'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all'estero.
5. Gli importi stabiliti dai commi precedenti assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto, in caso di vacanza contrattuale, dall'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301.

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AGGIORNAMENTO (1)

Il D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51 ha disposto (con l'art. 25, comma 1) che " La decorrenza degli stipendi annui lordi del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, in applicazione dell'articolo 15 del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni nella legge 29 novembre 2007, n. 222, viene retrodatata al 1° febbraio 2007".
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AGGIORNAMENTO (2)

Il D.P.R. 1 ottobre 2010, n. 184 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 2008, il valore del punto parametrale, stabilito dall'articolo 20, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, è fissato in euro 165,65 annui lordi".
Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che "A decorrere dal 1° gennaio 2009, il valore del punto parametrale, stabilito dall'articolo 20, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, è fissato in euro 172,70 annui lordi".