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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 novembre 2004, n. 301

Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di provvedimento per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al biennio economico 2004-2005.

note: Entrata in vigore del decreto: 5-1-2005 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/05/2022)
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Testo in vigore dal:  5-1-2005

Art. 8

Ambito di applicazione e durata
1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, il presente decreto si applica al personale dei ruoli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva.
2. Il presente decreto concerne gli aspetti retributivi ed è valido per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2005.
3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del presente decreto, al personale di cui al comma 1 è corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai parametri stipendiali vigenti.
Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo è pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.
Note all'art. 8:
- Il testo dell'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, è riportato nelle note alle premesse.