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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 marzo 1999, n. 254

Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999.

note: Entrata in vigore del decreto: 18-8-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/05/2018)
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Testo in vigore dal:  9-6-2009
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Art. 61

(Buono - pasto)
1. Qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 1, della legge 18 maggio 1989, n.203, nelle fattispecie disciplinate dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della stessa legge, allorché si provvede ricorrendo ad esercizi privati, l'onere a carico dell'Amministrazione è elevato ove inferiore a lire 9.000 a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Le Amministrazioni nelle condizioni previste dal comma 1, possono anche provvedere tramite la concessione di un buono -pasto giornaliero dell'importo di lire 9.000. (3)
((4))
3. L'onere derivante dai commi 1 e 2 va contenuto nei limiti degli stanziamenti iscritti nei competenti capitoli di bilancio.

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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 ha disposto (con lart. 60, comma 1) che "Il buono pasto giornaliero di cui l'articolo 61 del secondo quadriennio normativo Polizia è fissato nell'importo di euro 4,65."

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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51 ha disposto (con l'art. 30, comma 1) che " Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di buoni pasto, a decorrere dal 31 dicembre 2008 e a valere dall'anno 2009, l'importo del buono pasto di cui all'articolo 61, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, è
rideterminato in euro 7,00."