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LEGGE 18 maggio 1989, n. 203

Nuove disposizioni per i servizi di mensa delle forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1› aprile 1981, n. 121.

note: Entrata in vigore della legge: 1/6/1989
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Testo in vigore dal:  1-6-1989

Art. 2

1. Qualora presso l'organismo interessato o presso altro ufficio o reparto della Polizia di Stato della stessa sede sia impossibile assicurare, direttamente o mediante appalti, il funzionamento della mensa obbligatoria di servizio, nelle situazioni di impiego e ambientali di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c), il Ministro dell'interno è autorizzato a provvedere, nei limiti degli stanziamenti iscritti nei competenti capitoli di bilancio, con propri decreti, ai sensi dell'articolo 55 del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, e successive modificazioni.
2. Nel caso previsto dalla lettera b) dell'articolo 1, allorché si provvede ricorrendo ad esercizi privati, l'onere a carico dell'Amministrazione non può eccedere il doppio del controvalore della razione viveri, nonché delle integrazioni vitto e dei generi di conforto, di cui alle tabelle annesse agli stati di previsione del Ministero della difesa.
Nota all'art. 2:
Il testo vigente dell'art. 55 del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, approvato con D.P.R. n. 782/1985, è il seguente:
"Art. 55 (Convenzioni e appalti). - Per sopperire all'impossibilità di funzionamento di una mensa obbligatoria di servizio deve provvedersi in ordine di preferenza:
alla stipula di convenzioni con altre amministrazioni o enti pubblici dello Stato che gestiscono nella sede mense per il proprio personale;
all'appalto del servizio;
alla stipula di convenzioni con esercizi privati.
L'onere relativo è a totale carico dell'Amministrazione della pubblica sicurezza".