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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 febbraio 1999, n. 82

Regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/4/1999. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/11/2006)
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Testo in vigore dal:  16-4-1999

Art. 6

Tessere di riconoscimento
1. Le tessere di riconoscimento di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, conformi agli allegati A, B, C e D, hanno le dimensioni di mm. 100 X 65 e recano nella parte anteriore: spazi per la fotografia, la qualifica o grado, il cognome e nome, il numero di matricola, il luogo e la data di nascita, le indicazioni concernenti la statura, il colore dei capelli, il colore degli occhi, il gruppo sanguigno, la data del rilascio e l'autorità che rilascia il documento; nonché la stampigliatura "Corpo di polizia penitenziaria" e l'indicazione, a stampa, del ruolo di appartenenza. Nel verso esse recano le diciture "Ministero di Grazia e Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria" e "Tessera di riconoscimento" con l'indicazione "Validità: dieci anni dalla data del rilascio".
2. I colori delle tessere sono:
- marrone chiaro: per gli appartenenti al ruolo degli ispettori;
- blu: per gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti;
- verde: per gli appartenenti al ruolo degli agenti ed assistenti;
- rosso: per gli appartenenti al ruolo separato e limitato di cui al comma 3 dell'articolo 26 della legge 15 dicembre 1990, n. 395.
3. Agli allievi agenti e agli allievi vice ispettori è rilasciata una tessera di colore azzurro, con le stesse caratteristiche e dimensioni di quelle previste dal comma 1, che, in luogo della qualifica, reca la dicitura "allievo agente" o "allievo vice ispettore".
4. Le tecniche ed il materiale di riproduzione delle tessere sono stabiliti con decreto del direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria.
5. Fino al rilascio delle tessere di riconoscimento di cui ai commi 1 e 2, conservano validità quelle rilasciate ai sensi del decreto del Ministro di grazia e giustizia del 3 febbraio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 54 del 7 marzo 1994.
Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 57 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante "Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395":
"Art. 57 (Tessera di riconoscimento). - 1. Agli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria viene rilasciata dal direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria, o per sua delega dal direttore dell'ufficio centrale del personale, una speciale tessera di riconoscimento, le cui modalità e caratteristiche saranno stabilite dal regolamento di servizio.
2. Gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria in divisa o muniti della tessera di riconoscimento hanno diritto al libero percorso sulle linee tranviarie, metropolitane o automobilistiche urbane". Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 26 della citata legge 15 dicembre 1990, n. 395:
"3. Gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia nei cui confronti si fa luogo alla ricostruzione della carriera ai sensi del comma 2, vengono iscritti in un ruolo separato e limitato, distinto per gradi, che è istituito ai sensi e per gli effetti della presente legge".
- Il decreto del Ministro di grazia e giustizia 3 febbraio 1994, reca: "Determinazione delle caratteristiche delle tessere personali di riconoscimento per gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria".