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LEGGE 15 dicembre 1990, n. 395

Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria.

note: Entrata in vigore della legge: 11/1/1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/07/2021)
Testo in vigore dal:  11-1-1991

Art. 26

(Ricostruzione della carriera
di talune categorie del personale)
1. Gli appuntati del Corpo degli agenti di custodia, arruolatisi dopo aver rivestito il grado di sottufficiale nelle forze armate o in quelle partigiane, possono a domanda, da presentarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ottenere la reintegrazione nella posizione di sottufficiale per il grado rivestito prima dell'arruolamento, con diritto alla ricostruzione della carriera ai sensi dell'articolo 2, della legge 2 aprile 1968, n. 408.
2. Ai fini della ricostruzione della carriera i vicebrigadieri, i brigadieri e i marescialli ordinari possono conseguire l'avanzamento ai due gradi immediatamente superiori a quello rivestito; i marescialli capo possono conseguire l'avanzamento al solo grado immediatamente superiore; le promozioni sono conferite ad anzianità con l'osservanza delle norme in vigore per l'avanzamento del personale del Corpo degli agenti di custodia, in quanto applicabili.
3. Gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, nei cui confronti si fa luogo alla ricostruzione della carriera ai sensi del comma 2, vengono iscritti in un ruolo separato e limitato, distinto per gradi, che è istituito ai sensi e per gli effetti della presente legge.
4. Nel ruolo anzidetto possono essere iscritti, a domanda, i militari di cui al comma 1 già transitati nella carriera di sottufficiale.
5. L'iscrizione nel ruolo separato e limitato ha luogo, per ciascun grado, sulla base dell'anzianità di grado determinata dalla ricostruzione della carriera e secondo i criteri fissati dal secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 10 della legge 2 aprile 1968, n. 408.
6. Sulle domande degli interessati decide il Ministro di grazia e giustizia, previo parere di una commissione appositamente costituita circa il possesso dei requisiti indicati nell'articolo 1 della legge 2 dicembre 1975, n. 614.
7. In corrispondenza del numero degli appuntati, che dopo la ricostruzione della carriera sono iscritti nel ruolo separato e limitato, vengono lasciati disponibili altrettanti posti nel ruolo degli appuntati e delle guardie stabilito dalla legge 22 dicembre 1981, n. 773 da ultimo modificato dalla legge 18 marzo 1989, n. 108.
8. Pari numero di posti è lasciato libero nei relativi organici nel caso di iscrizione nel ruolo separato e limitato del personale di cui al comma 1, già transitato nella carriera di sottufficiale.
9. Il personale di cui al comma 1 già cessato dal servizio per qualsiasi causa o deceduto prima della entrata in vigore della presente legge, può essere reintegrato, a domanda, da presentarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella posizione di sottufficiale ai fini del trattamento economico di quiescenza diretto o di reversibilità, previo giudizio della commissione di cui al comma 6. Per i deceduti la domanda può essere avanzata dal coniuge e dagli aventi diritto.
10. Il personale indicato nei commi 1 e 2 nei cui confronti si fa luogo alla ricostruzione della carriera, previa reintegrazione nella posizione di sottufficiale, non può svolgere le funzioni di capo del personale di polizia penitenziaria negli istituti di prevenzione e di pena previste dall'articolo 170 del regolamento per il Corpo degli agenti di custodia approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, e successive modificazioni.
11. Gli effetti economici derivanti dalla applicazione del presente articolo hanno decorrenza dalla data di iscrizione nel ruolo separato e limitato secondo le disposizioni contenute nei precedenti commi.
Note all'art. 26, commi 1, 5, 6, 7 e 10:
- Il testo vigente dell'art. 2 della legge n. 408/1968, recante "Norme integrative sullo stato e l'avanzamento del personale dei Corpi di polizia, iscritto nei ruoli separati e limitati, di cui all'art. 17 della legge 22 dicembre 1960, n. 1600, nonché del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in talune particolari situazioni", è il seguente:
"Art. 2. - I vicebrigadieri, i brigadieri e di marescialli ordinari o di terza classe del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza e del Corpo forestale dello Stato appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 1 possono conseguire l'avanzamento ai due gradi immediatamente superiori a quello rivestito; i marescialli capi ed i marescialli di seconda classe degli anzidetti ruoli possono conseguire l'avanzamento al solo grado immediatamente superiore".
L'art. 1 della citata legge n. 408/1968 reca un riferimento ai ruoli separati e limitati di cui all'articolo 17 della legge 22 dicembre 1960, n. 1600.
Tali ruoli sono quelli in cui è stato, scritto, ai sensi del citato art. 17, il personale dei Corpi della polizia della Venezia Giulia, della polizia amministrativa, della guardia di finanza, della soppressa "Divisione prigioni" e del Corpo forestale di Trieste, assunto dall'Amministrazione anglo-americana nella Venezia Giulia ed in servizio alla data di entrata in vigore della legge n. 1600/1960.
- Il secondo, terzo e quarto comma del testo vigente dell'art. 10 della sopra citata legge n. 408/1968, stabiliscono rispettivamente che in caso di pari anzianità assoluta, l'ordine di precedenza è determinato dall'età, che a parità di età si raffrontano le anzianità assolute successivamente nei gradi inferiori fino a quello in cui non si riscontra parità di anzianità, e che qualora si riscontri parità anche nell'anzianità assoluta di nomina è considerato più anziano colui che ha maggiore servizio nel Corpo, comunque prestato.
- Il testo vigente dell'art. 1 della legge n. 614/1975, recante "Norme per la nomina al grado di vicebrigadiere del Corpo degli agenti di custodia" è il seguente:
"Art. 1. - Per il conferimento del grado di vicebrigadiere nel Corpo degli agenti di custodia è richiesto il possesso dei requisiti fisici, morali, di carattere, intellettuali, di cultura e professionali necessari per bene adempiere le funzioni del nuovo grado.
È, inoltre, necessario avere riportato le classifiche indicate nei successivi articoli. Qualora tali classifiche non siano state attribuite per assenza dal servizio determinata la malattia dipendente da causa di servizio, si fa riferimento, ai fini dell'ammissione agli esami e agli scrutini, all'ultima o alle ultime classifiche attribuite, o se queste mancano, al giudizio espresso nei rapporti informativi per i periodi di servizio prestati.
Aver disimpegnato bene le funzioni del proprio grado è condizione indispensabile ma non sufficiente per l'avanzamento al grado superiore".
- La Legge n. 773/1981 reca la "Revisione dell'organico del Corpo degli agenti di custodia".
- La Legge n. 108/1989 reca un'ulteriore "Revisione degli organici del personale di custodia degli istituti di prevenzione e pena".
- Il testo vigente dell'art. 170 del R.D. n. 2584/1937 (Regolamento per il corpo degli agenti di custodia degli Istituti di prevenzione e di pena) è il seguente:
"Art. 170. Regolamento del servizio. - A capo del personale di custodia negli stabilimenti è destinato un comandante o capoguardia. Negli stabilimenti di grande importanza è destinato un comandante.
Il comandante o capoguardia regola il servizio degli agenti con apposita tabella che sottopone all'approvazione del direttore, provvede al mantenimento dell'ordine e della disciplina, sorveglia la pulizia di tutti i locali dello stabilimento, cura che gli agenti adempino ai doveri che ad essi incombono secondo le disposizioni vigenti, e che i detenuti osservino tutte le disposizioni dello stato di detenzione, secondo la diversa condizione giuridica nella quale si trovano.
Ogni ordine e consegna permanente è sempre dato per iscritto e porta la firma dell'autorità dirigente, oltre quella del comandante o capoguardia.
Oltre ai doveri specificatamente preveduti dalla legge e dai regolamenti, il comandante o capoguardia deve adempiere tutti gli ordini e tutti gli incarichi che nell'interesse del servizio gli vengono dati dall'autorità dirigente.