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LEGGE 18 marzo 1989, n. 108

Revisione degli organici del personale di custodia degli istituti di prevenzione e pena.

note: Entrata in vigore della legge: 13/4/1989
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Testo in vigore dal:  13-4-1989
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. La dotazione organica degli operai degli istituti di prevenzione e di pena, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 275, modificato dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, dal decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 giugno 1978, n. 271, dalla legge 26 aprile 1982, n. 215, e dalla legge 12 febbraio 1986, n. 27, è incrementata di 1.000 unità riservate alle vigilatrici penitenziarie (4› livello). Alla copertura dei posti suddetti si provvede:
a) mediante l'assunzione, nella misura del 40 per cento dei posti, di coloro che abbiano prestato servizio per almeno contottanta giorni effettivi negli istituti di prevenzione e di pena in qualità di vigilatrici penitenziarie straordinarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, anche se sono superati i limiti di età per l'assunzione, secondo le modalità stabilite dell'articolo 3 del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1987, n. 436, fatti salvi i posti previsti dalle riserve di legge;
b) mediante l'assunzione in prova, per il rimanente 60 per cento dei posti, di coloro che, avendo partecipato a concorsi pubblici a posti di vigilatrice penitenziaria, abbiano riportato l'idoneità. A tal fine sarà predisposta una graduatoria nazionale di tutte le idonee non assunte dei concorsi banditi con i decreti ministeriali dal 3 ottobre 1985 alla data di pubblicazione della presente legge.
2. I posti che non risultino coperti con le modalità di cui al comma 1 saranno oggetto di concorso pubblico secondo le vigenti disposizioni.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il D.P.R. n. 275/1971 concerne la revisione dei ruoli organici del personale degli istituti di prevenzione e pena del Ministero di grazia e giustizia.
- Il D.P.R. n. 276/1971, emanato in base a delega legislativa concessa dall'art. 25 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, reca norme in materia di assunzioni temporanee di personale presso le amministrazioni dello Stato.
- Il testo dell'art. 3 del D.L. n. 356/1987 (Provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione della giustizia) è il seguente:
"Art. 3 (Assunzione di vigilatrici penitenziarie). - 1.
Alla copertura del 30 per cento dei posti di vigilatrice penitenziaria disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto si provvede mediante l'assunzione di coloro che abbiano prestato servizio per almeno centottanta giorni effettivi negli istituti di prevenzione e pena in qualità di vigilatrici penitenziarie straordinarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, anche se sono superati i limiti di età per l'assunzione.
2. La graduatoria sarà formata in base al punteggio conseguito dagli aventi diritto a seguito di un colloquio su materie attinenti alle mansioni proprie delle vigilatrici penitenziarie. A parità di punteggio avranno la precedenza coloro che vantano un numero maggiore globale di giornate di lavoro in qualità di vigilatrici penitenziarie straordinarie; in caso di parità di merito, si applica l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
3. La commissione esaminatrice per la valutazione della prova del colloquio è composta ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 giugno 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 1986. Sono esclusi dalla graduatoria di merito i candidati che abbiano conseguito una votazione inferiore a ventuno trentesimi".