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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 febbraio 1999, n. 82

Regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/4/1999. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/11/2006)
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Testo in vigore dal: 16-4-1999
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 29 della legge  15  dicembre  1990,  n.  395,  che
prevede l'emanazione del regolamento di servizio del Corpo di polizia
penitenziaria; 
  Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;  Sentiti  i
rappresentanti sindacali di cui al comma 14  dell'articolo  19  della
citata legge 15 dicembre 1990, n. 395; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 novembre 1998; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 23 dicembre 1998; 
  Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto  con
i  Ministri  dell'interno,  del  tesoro,   del   bilancio   e   della
programmazione economica, della difesa, della pubblica  istruzione  e
per la funzione pubblica; 
 
                                EMANA 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
                          Promessa solenne 
 
  1. All'atto dell'assunzione in prova, il  personale  del  Corpo  di
polizia penitenziaria presta  promessa  solenne  secondo  la  formula
prevista  dall'articolo  11,  primo  comma,  del  testo  unico  delle
disposizioni concernenti lo  statuto  degli  impiegati  civili  dello
Stato, approvato con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10
gennaio 1957, n. 3. 
  2. La promessa solenne puo' essere prestata in forma individuale  o
collettiva,  dinanzi  al  direttore   generale   dell'Amministrazione
penitenziaria, o ad un suo delegato, o al direttore  della  scuola  o
dell'istituto di istruzione. 
  3. La promessa  solenne  in  forma  individuale  e'  prestata  alla
presenza di due testimoni. 
  4. La promessa solenne in forma  collettiva  puo'  essere  prestata
esclusivamente nelle scuole e  negli  istituti  di  istruzione,  alla
presenza di  una  rappresentanza  del  personale  gia'  in  servizio,
davanti al direttore della  scuola  o  dell'istituto  di  istruzione.
Questi pronuncia  la  formula  di  cui  al  comma  1  e  gli  allievi
rispondono: "Prometto". 
  5. Della promessa solenne, in qualunque forma prestata, e'  redatto
processo verbale. 
  6. Nel caso di passaggio ad altro ruolo, la  promessa  solenne  non
viene prestata nuovamente. 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 29 della legge  15  dicembre  1990,  n.  395,  che
prevede l'emanazione del regolamento di servizio del Corpo di polizia
penitenziaria; 
  Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;  Sentiti  i
rappresentanti sindacali di cui al comma 14  dell'articolo  19  della
citata legge 15 dicembre 1990, n. 395; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 novembre 1998; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 23 dicembre 1998; 
  Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto  con
i  Ministri  dell'interno,  del  tesoro,   del   bilancio   e   della
programmazione economica, della difesa, della pubblica  istruzione  e
per la funzione pubblica; 
 
                                EMANA 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
                          Promessa solenne 
 
  1. All'atto dell'assunzione in prova, il  personale  del  Corpo  di
polizia penitenziaria presta  promessa  solenne  secondo  la  formula
prevista  dall'articolo  11,  primo  comma,  del  testo  unico  delle
disposizioni concernenti lo  statuto  degli  impiegati  civili  dello
Stato, approvato con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10
gennaio 1957, n. 3. 
  2. La promessa solenne puo' essere prestata in forma individuale  o
collettiva,  dinanzi  al  direttore   generale   dell'Amministrazione
penitenziaria, o ad un suo delegato, o al direttore  della  scuola  o
dell'istituto di istruzione. 
  3. La promessa  solenne  in  forma  individuale  e'  prestata  alla
presenza di due testimoni. 
  4. La promessa solenne in forma  collettiva  puo'  essere  prestata
esclusivamente nelle scuole e  negli  istituti  di  istruzione,  alla
presenza di  una  rappresentanza  del  personale  gia'  in  servizio,
davanti al direttore della  scuola  o  dell'istituto  di  istruzione.
Questi pronuncia  la  formula  di  cui  al  comma  1  e  gli  allievi
rispondono: "Prometto". 
  5. Della promessa solenne, in qualunque forma prestata, e'  redatto
processo verbale. 
  6. Nel caso di passaggio ad altro ruolo, la  promessa  solenne  non
viene prestata nuovamente.