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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 aprile 1990, n. 155

Regolamento per l'istituzione di una sezione speciale per l'iscrizione, nell'albo degli autotrasportatori di cose, di cooperative a proprietà divisa e di consorzi.

note: Entrata in vigore del decreto: 5/7/1990
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Testo in vigore dal:  5-7-1990

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, che ha istituito l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi;
Visto il comma 5- bis dell'art. 1 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 132, che ha integrato l'art. 1 della citata legge n. 298 del 1974, istituendo una sezione speciale dell'albo medesimo nella quale sono iscritte le cooperative a proprietà divisa ed i consorzi regolarmente costituiti il cui scopo sociale sia quello di esercitare l'autotrasporto anche od esclusivamente con i veicoli in disponibilità delle imprese socie;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32, con il quale sono state dettate le norme di esecuzione della legge n. 298 del 1974;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti in data 18 gennaio 1978, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 21 gennaio 1978, concernente la semplificazione della documentazione da allegare alle domande di iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti 5 novembre 1987, n. 508, recante disposizioni in materia di accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali, con il quale si è data attuazione alle disposizioni contenute nella direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 561 del 12 novembre 1974;
Considerato che occorre stabilire, come previsto dal comma 5- bis dell'art. 1 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 132, le modalità e la documentazione necessarie per l'applicazione concreta del medesimo comma;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 6 aprile 1990;
Sulla proposta del Ministro dei trasporti;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

1. L'iscrizione nella sezione speciale dell'albo di cui all'art. 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298, come integrato dall'art. 1, comma 5-bis, del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 132, è consentita:
a) alle cooperative tra persone fisiche che abbiano tra i propri soci imprenditori, di numero non inferiore a nove, iscritti all'albo degli autotrasportatori e muniti di almeno una autorizzazione ciascuno per il trasporto di cose per conto di terzi;
b) alle cooperative tra persone giuridiche che abbiano tra i propri soci imprese, di numero non inferiore a cinque, iscritte all'albo degli autotrasportatori e munite ciascuna di almeno una autorizzazione per il trasporto di cose per conto di terzi;
c) ai consorzi che abbiano tra i soci imprese, di numero non inferiore a cinque, iscritte all'albo degli autotrasportatori e munite ciascuna di almeno una autorizzazione per il trasporto di cose per conto di terzi.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il testo dell'art. 1 della legge n. 298/1974, limitatamente ai commi primo, quinto, sesto e settimo (gli ultimi tre introdotti dal comma 5- bis dell'art. 1 del D.L.
n. 16/1987), è il seguente:
"Art. 1 (Istituzione dell'albo). - Presso il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, è istituito un albo che assume la denominazione di 'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzì.
(Omissis).
Presso ciascun albo è istituita una sezione speciale alla quale sono iscritte le cooperative a proprietà divisa e i consorzi regolarmente costituiti il cui scopo sociale sia quello di esercitare l'autotrasporto anche od esclusivamente con i veicoli in disponibilità delle imprese socie.
I requisiti e le condizioni di cui all'art. 13 della presente legge, in quanto applicabili alle cooperative e ai consorzi indicati nel precedente comma, si ritengono soddisfatti se posseduti dalle imprese socie.
Con il regolamento di esecuzione saranno stabilite le modalità e la documentazione necessarie alla dimostrazione del rapporto associativo, nonché le norme per l'applicazione delle disposizioni contenute nel precedente comma".
- Si ritiene utile trascrivere anche il testo dell'art. 13 di detta legge, come modificato dall'art. 4 del D.L. n. 16/1987:
"Art. 13 (Requisiti e condizioni). - I requisiti e le condizioni per l'iscrizione nell'albo sono i seguenti:
1) avere la cittadinanza italiana per i titolari di imprese individuali, salvo quanto previsto dal successivo art. 14;
2) avere la disponibilità di mezzi tecnici ed economici adeguati all'attività da svolgere.
Con il regolamento di esecuzione saranno stabilite le misure minime dei predetti mezzi e le quote di libera proprietà degli stessi giudicate necessarie per i vari gradi di attività e per le diverse specializzazioni.
Coloro che sono qualificati artigiani a norma della legge 25 luglio 1956, n. 860, sono esenti dall'obbligo di fornire la prova del possesso dei requisiti di cui al presente n. 2);
3) essere iscritto alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, per l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi;
4) avere stipulato contratto di assicurazione per la responsabilità civile dipendente dall'uso degli autoveicoli e per i danni alle cose da trasportare, con i massimali prescritti nel regolamento di esecuzione, che comunque non possono essere inferiori a quelli previsti in altre disposizioni legislative in vigore;
5) avere ottemperato alle norme di legge in materia di previdenza ed assicurazioni sociali per i propri dipendenti;
6) essere iscritto nei ruoli delle imposte sui redditi delle persone fisiche o giuridiche relativamente al reddito di impresa o avere presentato la dichiarazione relativamente a tale reddito;
7) non aver riportato condanne a pene che importino la interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli articoli 178 e seguenti del codice penale.
Per i titolari di imprese artigiane, l'incapacità ad esercitare uffici direttivi non impedisce l'iscrizione nell'albo;
8) non avere in corso procedura di fallimento, né essere stato soggetto a procedura fallimentare, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli articoli 142 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
I requisiti e le condizioni di cui ai numeri 7) e 8)
devono essere posseduti:
a) quando si tratta di impresa individuale, dal titolare di essa e, quando questi abbia preposto all'esercizio dell'impresa o di un ramo di essa o di una sede un institore od un direttore, anche da quest'ultimo;
b) quando si tratti di società, da tutti i soci per la società in nome collettivo, dai soci accomandatari per la società in accomandita semplice o per azioni; dagli amministratori per ogni altro tipo di società.
La prova del possesso dei requisiti e delle condizioni di cui ai numeri 3), 7) e 8) deve essere fornita, mediante le necessarie certificazioni, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione; il possesso del requisito di cui al n. 1) deve formare oggetto di apposita dichiarazione da parte dell'interessato.
La prova del possesso dei requisiti e delle condizioni di cui ai numeri 2), 4) e 5) e della condizione di cui al n. 6) può essere fornita, rispettivamente, entro novanta giorni ed entro diciotto mesi dalla data dell'autorizzazione.
I termini di cui al precedente comma possono, per giustificati motivi, essere prorogati di non oltre sessanta giorni dal comitato provinciale competente.
Fino a quando non sia intervenuta l'autorizzazione di cui alla presente legge e non si sia data la prova del possesso di tutti i requisiti e delle condizioni di cui al primo comma, l'iscrizione avviene in via provvisoria in un elenco separato.
Coloro i quali, nei termini stabiliti dai commi precedenti, non forniscano le prove richieste sono esclusi dall'elenco e decadono dall'autorizzazione".
- Il comma 1, lettera d), dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Nota all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 1 della legge n. 298/1974 si veda nelle note alle premesse.