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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 aprile 1990, n. 155

Regolamento per l'istituzione di una sezione speciale per l'iscrizione, nell'albo degli autotrasportatori di cose, di cooperative a proprietà divisa e di consorzi.

note: Entrata in vigore del decreto: 5/7/1990
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Testo in vigore dal: 5-7-1990
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
  Vista  la  legge  6  giugno  1974,  n. 298, che ha istituito l'albo
nazionale  delle  persone  fisiche  e   giuridiche   che   esercitano
l'autotrasporto di cose per conto di terzi;
  Visto  il  comma  5-  bis  dell'art. 1 del decreto-legge 6 febbraio
1987, n. 16, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30  marzo
1987, n. 132, che ha integrato l'art. 1 della citata legge n. 298 del
1974, istituendo una sezione speciale dell'albo medesimo nella  quale
sono  iscritte  le  cooperative  a  proprieta'  divisa  ed i consorzi
regolarmente costituiti il cui scopo sociale sia quello di esercitare
l'autotrasporto   anche   od   esclusivamente   con   i   veicoli  in
disponibilita' delle imprese socie;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n.
32, con il quale sono state dettate  le  norme  di  esecuzione  della
legge n. 298 del 1974;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dei trasporti in data 18 gennaio
1978, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 21 gennaio  1978,
concernente  la semplificazione della documentazione da allegare alle
domande di iscrizione all'albo degli autotrasportatori  di  cose  per
conto di terzi;
  Visto  il  decreto  del  Ministro dei trasporti 5 novembre 1987, n.
508, recante disposizioni in materia di accesso alla  professione  di
trasportatore  di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali
ed  internazionali,  con  il  quale  si  e'  data   attuazione   alle
disposizioni  contenute nella direttiva del Consiglio delle Comunita'
europee n. 561 del 12 novembre 1974;
  Considerato  che  occorre stabilire, come previsto dal comma 5- bis
dell'art. 1 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge 30 marzo 1987, n. 132, le modalita' e la
documentazione necessarie per l'applicazione  concreta  del  medesimo
comma;
  Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il parere del Consiglio di Stato, nell'adunanza generale del
7 dicembre 1989;
  Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri adottata nella
seduta del 6 aprile 1990;
  Sulla proposta del Ministro dei trasporti;
                              E M A N A
                       il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  L'iscrizione nella sezione speciale dell'albo di cui all'art. 1
della legge 6 giugno 1974, n. 298, come integrato dall'art. 1,  comma
5-bis,  del  decreto-legge  6  febbraio  1987, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 132, e' consentita:
   a)  alle  cooperative tra persone fisiche che abbiano tra i propri
soci imprenditori, di numero non inferiore a nove, iscritti  all'albo
degli   autotrasportatori  e  muniti  di  almeno  una  autorizzazione
ciascuno per il trasporto di cose per conto di terzi;
   b)  alle  cooperative  tra  persone  giuridiche  che abbiano tra i
propri soci imprese, di  numero  non  inferiore  a  cinque,  iscritte
all'albo  degli  autotrasportatori  e  munite  ciascuna di almeno una
autorizzazione per il trasporto di cose per conto di terzi;
   c)  ai  consorzi  che  abbiano  tra  i soci imprese, di numero non
inferiore a  cinque,  iscritte  all'albo  degli  autotrasportatori  e
munite ciascuna di almeno una autorizzazione per il trasporto di cose
per conto di terzi.
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
  Vista  la  legge  6  giugno  1974,  n. 298, che ha istituito l'albo
nazionale  delle  persone  fisiche  e   giuridiche   che   esercitano
l'autotrasporto di cose per conto di terzi;
  Visto  il  comma  5-  bis  dell'art. 1 del decreto-legge 6 febbraio
1987, n. 16, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30  marzo
1987, n. 132, che ha integrato l'art. 1 della citata legge n. 298 del
1974, istituendo una sezione speciale dell'albo medesimo nella  quale
sono  iscritte  le  cooperative  a  proprieta'  divisa  ed i consorzi
regolarmente costituiti il cui scopo sociale sia quello di esercitare
l'autotrasporto   anche   od   esclusivamente   con   i   veicoli  in
disponibilita' delle imprese socie;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n.
32, con il quale sono state dettate  le  norme  di  esecuzione  della
legge n. 298 del 1974;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dei trasporti in data 18 gennaio
1978, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 21 gennaio  1978,
concernente  la semplificazione della documentazione da allegare alle
domande di iscrizione all'albo degli autotrasportatori  di  cose  per
conto di terzi;
  Visto  il  decreto  del  Ministro dei trasporti 5 novembre 1987, n.
508, recante disposizioni in materia di accesso alla  professione  di
trasportatore  di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali
ed  internazionali,  con  il  quale  si  e'  data   attuazione   alle
disposizioni  contenute nella direttiva del Consiglio delle Comunita'
europee n. 561 del 12 novembre 1974;
  Considerato  che  occorre stabilire, come previsto dal comma 5- bis
dell'art. 1 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge 30 marzo 1987, n. 132, le modalita' e la
documentazione necessarie per l'applicazione  concreta  del  medesimo
comma;
  Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il parere del Consiglio di Stato, nell'adunanza generale del
7 dicembre 1989;
  Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri adottata nella
seduta del 6 aprile 1990;
  Sulla proposta del Ministro dei trasporti;
                              E M A N A
                       il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  L'iscrizione nella sezione speciale dell'albo di cui all'art. 1
della legge 6 giugno 1974, n. 298, come integrato dall'art. 1,  comma
5-bis,  del  decreto-legge  6  febbraio  1987, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 132, e' consentita:
   a)  alle  cooperative tra persone fisiche che abbiano tra i propri
soci imprenditori, di numero non inferiore a nove, iscritti  all'albo
degli   autotrasportatori  e  muniti  di  almeno  una  autorizzazione
ciascuno per il trasporto di cose per conto di terzi;
   b)  alle  cooperative  tra  persone  giuridiche  che abbiano tra i
propri soci imprese, di  numero  non  inferiore  a  cinque,  iscritte
all'albo  degli  autotrasportatori  e  munite  ciascuna di almeno una
autorizzazione per il trasporto di cose per conto di terzi;
   c)  ai  consorzi  che  abbiano  tra  i soci imprese, di numero non
inferiore a  cinque,  iscritte  all'albo  degli  autotrasportatori  e
munite ciascuna di almeno una autorizzazione per il trasporto di cose
per conto di terzi.