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MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 5 novembre 1987, n. 508

Disposizioni in materia di accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/03/1988)
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Testo in vigore dal:  15-12-1987

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la direttiva CEE n. 561/74 del 12 novembre 1974, riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali, ed in particolare l'art. 3, ai sensi del quale le persone fisiche o imprese che desiderano esercitare la professione di trasportatore di merci su strada devono:
a) essere onorabili;
b) possedere l'adeguata capacità finanziaria;
c) soddisfare al requisito della capacità professionale;

Considerato

che in attuazione delle disposizioni di cui alla predetta direttiva CEE n. 561/74, ai fini della iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, le imprese richiedenti l'iscrizione devono dimostrare anche di essere in possesso dei requisiti previsti dalla direttiva sopra citata; Decreta:

Art. 1


Col presente decreto si dà attuazione alle disposizioni contenute nella direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 561 del 12 novembre 1974, riguardanti l'accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali.
Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle imprese individuali e societarie che esercitano l'attività di trasporto merci su strada con veicoli di portata utile non superiore a 3,5 tonn. o di peso totale a terra a pieno carico non superiore a 6 tonn.
Le disposizioni non si applicano altresì alle imprese individuali e societarie che esercitano, in ambito nazionale, l'attività di trasporto di merci su strada con i seguenti veicoli:
autobetoniere anche se eccedenti i pesi legali;
veicoli attrezzati con carrozzeria speciale atta al carico, alla compattazione, allo scarico ed al trasporto di rifiuti solidi urbani; veicoli permanentemente attrezzati con cisterna per il carico, lo scarico e il trasporto di liquami o liquidi di spurgo dei pozzi neri.
Alle imprese di cui ai commi precedenti continuano ad applicarsi le norme dettate dall'art. 13 della legge 6 giugno 1974, n. 298.
AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE

Note alle premesse:
- La direttiva CEE n. 561/74 è stata pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" CEE n. L 308 del 19 novembre 1974.
- Il decreto-legge n. 16/1987 reca: "Disposizioni urgenti in materia di autotrasporto di cose e di sicurezza stradale", il cui testo, coordinato con la legge di conversione, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 89, del 16 aprile 1987. Il comma 2 dell'art. 11 di detto decreto così recita: "2. Nello stesso termine [entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, prevista per il giorno stesso della sua pubblicazione, e cioè il 6 aprile 1987], con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sono adottate le disposizioni attuative del regolamento CEE n. 3820/85, relativo all'amministrazione di alcune norme in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, nonché le norme di attuazione della direttiva CEE n. 561/74 relativa all'accesso alla professione di autotrasportatore.

Note all'art. 1:
- Per la direttiva CEE n. 561/1974 si veda nelle note alle premesse.
- Il testo dell'art. 13 della legge n. 298/1974 (Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada) è il seguente:
"Art. 13 (Requisiti e condizioni). I requisiti e le condizioni per l'iscrizione nell'albo sono i seguenti:
1) avere la cittadinanza italiana per i titolari di imprese individuali, salvo quanto previsto dal successivo art. 14;
2) avere la disponibilità di mezzi tecnici ed economici adeguati all'attività da svolgere.
Con il regolamento di esecuzione saranno stabilite le misure minime dei predetti mezzi e le quote di libera proprietà degli stessi giudicate necessarie per i vari gradi di attività e per le diverse specializzazioni.
Coloro che sono qualificati artigiani a norma della legge 25 luglio 1956, n. 860, sono esenti dall'obbligo di fornire la prova del possesso dei requisiti di cui al presente n. 2);
3) essere iscritto alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, per l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi;
4) aver stipulato contratto di assicurazione per la responsabilità civile dipendente dall'uso degli autoveicoli e per i danni alle cose da trasportare, con i massimali prescritti nel regolamento di esecuzione, che comunque non possono essere inferiori a quelli previsti in altre disposizioni legislative in vigore;
5) aver ottemperato alle norme di legge in materie di previdenza ed assicurazioni sociali per i propri dipendenti;
6) essere iscritto nei ruoli delle imprese sui redditi delle persone fisiche o giuridiche relativamente al reddito di impresa o avere presentato la dichiarazione relativamente a tale reddito;
7) non aver riportato condanne a pene che importino la interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli articoli 178 e seguenti del codice penale.
Per i titolari di imprese artigiane, l'incapacità ad esercitare uffici direttivi non impedisce l'iscrizione nell'albo;
8) non aver in corso procedura di fallimento, né essere stato soggetto a procedura fallimentare, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli articoli 142 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
I requisiti e le condizioni di cui ai numeri 7) e 8) devono essere posseduti:
a) quando si tratta di impresa individuale, dal titolare di essa e, quando questi abbia preposto all'esercizio dell'impresa o di un ramo di essa o di una sede un institore od un direttore, anche da quest'ultimo;
b) quando si tratta di società, da tutti i soci per la società in nome collettivo, dai soci accomandatari per la società in accomandita semplice o per azioni; dagli amministratori per ogni altro tipo di società.
La prova del possesso dei requisiti e delle condizioni di cui ai numeri 3), 7) e 8) deve essere fornita, mediante le necessarie certificazioni all'atto della presentazione della domanda di iscrizione; il possesso del requisito di cui al n. 1) deve formare oggetto di apposita dichiarazione da parte dell'interessato.
La prova del possesso dei requisiti e delle condizioni di cui ai numeri 2) 4) e 5) e della condizione di cui al n. 6) può essere fornita, rispettivamente, entro 90 giorni ed entro 18 mesi dalla data della autorizzazione.
I termini di cui al precedente comma possono, per giustificati motivi, essere prorogati di non oltre 60 giorni dal comitato provinciale competente.
Fino a quando non sia intervenuta l'autorizzazione di cui alla presente legge e non si sia data la prova del possesso di tutti i requisiti e delle condizioni di cui al primo comma, l'iscrizione avviene in via provvisoria in un elenco separato. Per coloro i quali, pur possedendo i requisiti e le condizioni di cui al presente articolo, abbiano in corso procedimenti penali in cui sia stata già pronunciata una sentenza di condanna ad una pena che importi l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, l'iscrizione all'albo è rilasciata in via provvisoria, salvo il disposto di cui al capoverso del precedente n. 7).
Coloro i quali, nei termini stabiliti dai commi precedenti, non forniscano le prove richieste sono esclusi dall'elenco e decadono dall'autorizzazione".