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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 ottobre 1989, n. 343

Modificazioni e integrazioni al regolamento sui servizi in economia dell'Amministrazione degli archivi notarili, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1976, n. 967.

note: Entrata in vigore del decreto: 3/11/1989
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Testo in vigore dal:  3-11-1989

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti l'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato ed il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, di approvazione del relativo regolamento;
Visto il regolamento dei servizi contabili degli archivi notarili, approvato con regio decreto 6 maggio 1929, n. 970;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sulla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo;
Visto il regolamento sui servizi in economia dell'Amministrazione degli archivi notarili, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1976, n. 967;
Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Considerata l'opportunità di apportare al suddetto regolamento sui servizi in economia talune modifiche in relazione alle esigenze di funzionamento degli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione degli archivi notarili;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 settembre 1989;
Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

1. All'art. 1 del regolamento sui servizi in economia dell'Amministrazione degli archivi notarili, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1976, n. 967, di seguito denominato "regolamento", sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"I predetti servizi sono effettuati in economia entro i limiti massimi di spesa di:
1) L. 7.200.000 per le spese di locomozione e le prestazioni di pulizia di cui alle lettere n ) e p);
2) L. 15.000.000 per la manutenzione, riparazione e assicurazione degli autoveicoli nonché per gli acquisti ed il noleggio di cui alle lettere g), h), i) ed l);
3) L. 25.000.000 per gli acquisti, prestazioni, spese e riparazioni i cui alle lettere a), f), m) ed u);
4) L. 60.000.000 per gli acquisti, riparazioni e manutenzioni di mobilia, arredi, macchine ed apparecchiature, per la rilegatura di atti, scritture e pubblicazioni, nonché per l'acquisto di medaglieri, armadi e schedari di cui alle lettere e), o) ed s);
5) L. 100.000.000 per gli acquisti, messa in opera, manutenzione e revisione di attrezzature, dispositivi, installazioni ed impianti tecnologici, nonché per le operazioni di spolveratura, disinfestazione e derattizzazione di cui alle lettere q) ed r).
Nessun limite massimo è fissato, in considerazione della natura stessa delle spese, per l'esecuzione in economia degli oneri, spese e forniture di cui alle lettere b), c), d) e t), nonché per l'acquisto in economia di stampati forniti e di pubblicazioni edite dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - L'art. 8 del R.D. n. 2440/1923 così recita: "Art. 8. - I servizi che per la loro natura debbono farsi in economia sono determinati e retti da speciali regolamenti approvati con decreto del Presidente della Repubblica previo parere del Consiglio di Stato.
Quando ricorrano speciali circostanze potranno eseguirsi in economia, in base ad autorizzazione data con decreto motivato del Ministro, servizi non preveduti dai regolamenti. Sarà in tal caso sentito il Consiglio di Stato, ove l'importo superi le L.7.200.000". - Il testo degli articoli 7, 8 e 9 del D P.R. n. 748/1972, adeguati, relativamente ai limiti di somma in essi indicati, per effetto della legge 25 maggio 1978, n. 233, è il seguente:
"Art. 7 (Attribuzioni particolari dei dirigenti generali). - Salvo le attribuzioni devolute ad altri organi dal terzo comma del presente articolo e dagli articoli successivi, ai dirigenti generali preposti alle direzioni generali e agli uffici centrali equiparati spetta in particolare, nell'ambito della competenza dei predetti uffici, di:
a) esercitare le funzioni che ad essi sono direttamente attribuite da leggi o regolamenti anche ministeriali; b) coadiuvare il Ministro nello svolgimento dell'azione amministrativa e proporgli l'adozione di provvedimenti di competenza superiore alla propria, eventualmente necessari; c) predisporre gli elementi per la formazione del progetto di bilancio preventivo e per le proposte di variazione in corso di esercizio; d) predisporre gli elementi per la formazione dei programmi, annuali e pluriennali, dell'attività dell'amministrazione; e) approvare, in attuazione dei programmi stabiliti dal Ministro, i progetti per lavori, forniture e prestazioni fino all'importo di 600 milioni di lire, ridotto alla metà quando alla esecuzione si intenda provvedere in economia, a trattativa privata o col sistema della concessione, nonché ove occorra, provvedere all'approvazione dei contratti e alla concessione dei lavori; f) concludere ed approvare le transazioni relative a lavori e forniture e servizi da essi gestiti, quando ciò che si chiede di promettere, di abbandonare o di pagare non superi 120 milioni di lire, concorrendo a formare tale somma le transazioni che fossero precedentemente intervenute sullo stesso oggetto o per l'esecuzione dello stesso contratto; g) disporre la non applicazione di clausole penali quando la somma controversa o che l'amministrazione abbandona non superi i 120 milioni di lire; h) provvedere a tutte le operazioni successive all'approvazione del progetto o del contratto per opere, forniture e servizi, compresa la nomina dei collaudatori, la liquidazione ed il pagamento del saldo e, ove occorra, la formazione e l'approvazione di atti integrativi, aggiuntivi o sostitutivi dei contratti, sempre entro i limiti di competenza stabiliti nelle precedenti lettere; i) promuovere liti attive e resistere a quelle passive quando l'oggetto della controversia non superi 120 milioni di lire; l) adottare le concessioni di contributi, sussidi, concorsi e sovvenzioni previste dalla legge, a carico del bilancio dello Stato, a favore di enti e persone, fino all'importo di lire 120 milioni e proporre al Ministro le concessioni di importo superiore, emanando i conseguenti provvedimenti formali; m) adottare i provvedimenti di concessione, autorizzazione, licenze ed analoghi salvo quelli di competenza del Presidente della Repubblica, nonché quelli che saranno espressamente riservati al Ministro o ad altri dirigenti dalla legge o dal regolamento anche ministeriale e salva in ogni caso la facoltà del Ministro di avocare i singoli affari; n) disporre il movimento, tra le maggiori ripartizioni del proprio ufficio, del personale in servizio, esclusi i dirigenti; o) provvedere agli atti vincolati di competenza dell'Amministrazione centrale che comportino impegni di spesa superiore a 200 milioni di lire ed agli altri specificati con regolamento anche ministeriale; p) provvedere, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine ed informandone preventivamente il Ministro, agli atti obbligatori di competenza degli organi inferiori o degli enti vigilati, qualora siano stati da questi indebitamente omessi o ritardati e non sia all'uopo previsto dalla legge, l'intervento di altri organi amministrativi.
I provvedimenti di cui alle lettere e), f), g), h), i), l) e o) sono definitivi. Nei casi in cui particolari ordinamenti prevedano l'esistenza di unità organiche costituite da più uffici centrali assimilabili alle direzioni generali e nel caso di Aziende autonome dello Stato, ai dirigenti preposti a tali unità organiche ed Aziende competono, salvo quanto previsto al successivo art. 14, le attribuzioni stabilite dai precedenti commi, elevati i limiti di valore, per gli atti per i quali siano previsti, di un terzo se trattasi di dirigenti generali, e della metà se trattasi di dirigenti con qualifica superiore. Per l'emanazione degli atti e provvedimenti di valore eccedente i limiti stabiliti nei precedenti commi e nei successivi articoli 8, 9 e 13 si osserva la procedura disposta con l'art. 1 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 777, nel testo sostituito dall'art. 5 della legge 23 marzo 1964, n. 134. Restano ferme le speciali disposizioni che prevedono limiti di valore superiore o prescindono da tale procedura. Sono altresì, fatte salve le attribuzioni degli organi collegiali interni delle singole amministrazioni, anche ad ordinamento autonomo, previsti da speciali disposizioni, semprechè, ove siano contemplati limiti di valore, trattisi di atti o provvedimenti di importo superiore a quelli stabiliti dai precedenti commi e dai successivi articoli 8, 9 e 13".
"Art. 8 (Attribuzioni particolari dei dirigenti superiori). - Ai dirigenti superiori preposti ai servizi dipendenti organicamente dal Ministro spettano, nell'ambito della competenza del proprio ufficio, le attribuzioni stabilite nel primo comma del precedente art. 7. Salvo quanto previsto dal successivo art. 9, ai dirigenti superiori preposti agli altri uffici indicati nell'art. 5 spetta in particolare, nell'ambito della competenza del proprio ufficio, di: a) esercitare le funzioni che ad essi sono direttamente attribuite da leggi o regolamenti anche ministeriali; b) approvare, in attuazione dei programmi stabiliti dal Ministro i progetti per lavori, forniture e prestazioni fino all'importo di 300 milioni di lire, ridotto alla metà quando alla esecuzione s'intenda provvedere in economia, a trattativa privata o col sistema della concessione, nonché ove occorra, provvedere all'approvazione dei contratti o alla concessione dei lavori; c) concludere ed approvare le transazioni relative a lavori e forniture e servizi da essi gestite, quando ciò che si chiede di promettere, di abbandonare o di pagare non superi 60 milioni di lire, concorrendo a formare tale somma le transazioni che fossero precedentemente intervenute sullo stesso oggetto o per l'esecuzione dello stesso contratto; d) disporre la non applicazione di clausole penali quando la somma controversa o che l'amministrazione abbandona, non superi i 60 milioni di lire; e) provvedere a tutte le operazioni successive all'approvazione del progetto o del contratto per opere, forniture e servizi, compresa la nomina dei collaudatori, la liquidazione ed il pagamento del saldo, e, ove occorra, la formazione e l'approvazione di atti integrativi, aggiuntivi o sostitutivi dei contratti, sempre entro i limiti di competenza stabiliti nelle precedenti lettere; f) promuovere liti attive e resistere a quelle passive quando l'oggetto della controversia non superi 60 milioni di lire; g) adottare i provvedimenti di concessione, autorizzazione, licenze ed analoghi ad essi espressamente attribuiti dalla legge o dal regolamento anche ministeriale e salva in ogni caso la facoltà del Ministro di avocare i singoli affari;
h) disporre il movimento, tra le maggiori ripartizioni del proprio ufficio, del personale in servizio, esclusi i dirigenti; i) provvedere agli atti vincolati di competenza dell'Amministrazione centrale che comportino impegni di spesa non superiore a 200 milioni di lire ed agli altri specificati con regolamento ancheministeriale;
l) provvedere, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine ed informandone preventivamente il Ministro, agli atti obbligatori di competenza degli organi inferiori, qualora siano stati da questi indebitamente omessi o ritardati e non sia all'uopo previsto dalla legge l'intervento di altri organi amministrativi. I provvedimenti di cui alle lettere b), c), d), e), f), i), sono definitivi".
"Art. 9 (Attribuzioni particolari dei primi dirigenti).
- Ai funzionari con qualifica di primo dirigente preposti alle divisioni ed agli uffici centrali equiparati spetta in particolare nell'ambito della competenza del proprio ufficio, di: a) esercitare le funzioni che ad essi sono direttamente attribuite da leggi o regolamenti anche ministeriali; b) approvare in attuazione dei programmi stabiliti dal Ministro, i progetti per lavori, forniture e prestazioni fino all'importo di 150 milioni di lire, ridotto alla metà quando all'esecuzione s'intenda provvedere in economia, a trattativa privata o col sistema della concessione, nonché ove occorra, provvedere all'approvazione dei contratti o alla concessione dei lavori; c) concludere ed approvare le transazioni relative a lavori e forniture e servizi da essi gestite, quando ciò che si chiede di promettere, di abbandonare o di pagare non superi 30 milioni di lire, concorrendo a formare tale somma le transazioni che fossero precedentemente intervenute sullo stesso oggetto o per l'esecuzione dello stesso contratto; d) disporre la non applicazione di clausole penali quando la somma controversa o che l'amministrazione abbandona, non superi i 30 milioni di lire; e) provvedere a tutte le operazioni successive all'approvazione del progetto o del contratto per opere, forniture e servizi, compresa la nomina di collaudatori, la liquidazione ed il pagamento del saldo, e, ove occorra, la formazione e l'approvazione di atti integrativi, aggiuntivi o sostitutivi dei contratti, sempre entro i limiti di competenza stabiliti nelle precedenti lettere; f) promuovere liti attive e resistere a quelle passive quando l'oggetto della controversia non superi 30 milioni di lire; g) adottare i provvedimenti di concessione, autorizzazione, licenze ed analoghi ad essi espressamente attribuiti dalla legge o dal regolamento anche ministeriale e salva, in ogni caso, la facoltà del Ministro di avocare i singoli affari;
h) disporre il movimento, tra le maggiori ripartizioni del proprio ufficio, del personale in servizio; i) provvedere agli atti vincolati di competenza dell'Amministrazione centrale che comportino impegni di spesa non superiore a 100 milioni di lire ed agli altri specificati con regolamento anche ministeriale.
I provvedimenti di cui alle lettere b), c), d), e), f), i), sono definitivi. I dirigenti di cui al primo comma emettono, altresì, i titoli di pagamento relativi ad atti di impegno di spesa divenuti esecutivi, qualunque sia l'importo, e dispongono per gli atti preliminari ed istruttori negli affari di competenza degli organi superiori. Ai predetti primi dirigenti spettano, infine, sempre nell'ambito della competenza del proprio ufficio, le attribuzioni non espressamente devolute dalla legge o dal regolamento anche ministeriale agli altri organi dell'amministrazione, salvo quanto è previsto dalla lettera m) dell'art. 7". - Il comma 1, lettera a), dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per disciplinare l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Nota all'art. 1:
Il testo dell'art. 1 del regolamento sui servizi in economia dell'Amministrazione degli archivi notarili, approvato con D P.R. n. 967/1976, come modificato dal presente articolo, è il seguente: "Art. 1. - L'Amministrazione autonoma degli archivi notarili provvede in economia: a) agli acquisti e prestazioni minuti per la urgente manutenzione e riparazione degli edifici di sua proprietà e dei relativi infissi, manufatti e impianti; b) agli oneri condominiali, fiscali e di assicurazione sugli immobili di cui alla precedente lettera; c) alle spese di riscaldamento; d) alle forniture di energia elettrica e di acqua; e) agli acquisti, riparazioni e manutenzioni della mobilia, degli arredi, delle macchine per scrivere, delle macchine calcolatrici nonché delle macchine per la fotoriproduzione, microfilmatura e stampa, delle apparecchiature elettroniche; f) ai minuti acquisti di oggetti di cancelleria, di stampati, di registri, di pubblicazioni, di cartelle per la custodia di scritture depositate negli archivi notarili e di materiali per macchine di ufficio; g) alla manutenzione, riparazione e assicurazione degli autoveicoli di sua proprietà nonché agli acquisti - in modici quantitativi - di carburante, di lubrificanti e di pneumatici con relativi copertoni;
h) agli acquisti del fabbisogno mensile di materiale fotosensibile e di stampa per le apparecchiature di fotoriproduzione e microfilmatura nonché per le stampatrici; i) al noleggio di apparecchi di riproduzione coi procedimenti previsti dall'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; l) all'acquisto di uniformi per il personale ausiliario; m) alle spese occorrenti per l'apposizione, custodia e rimozione dei sigilli, alle spese di cancelleria e corrispondenza relative alle operazioni di inventario degli atti notarili nei casi indicati nell'art. 39 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, alle spese di trasporto, spedizione e facchinaggio dei predetti atti nonché di quelli da versare agli archivi di Stato ai sensi degli articoli 107, penultimo comma, della legge 16 febbraio 1913, n. 89; 62, quarto comma, e 108 cpv. del regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409; n) alle spese di locomozione del personale a mezzo di pubblici servizi e nell'ambito del comune in cui ha sede l'ufficio; o) alla ordinaria rilegatura degli atti, repertori, registri e altre scritture annualmente indispensabile per la buona conservazione del materiale archivistico; alla rilegatura delle circolari ministeriali, della Gazzetta Ufficiale, dei Bollettini ufficiali e di altre pubblicazioni periodiche o meno; p) alla pulizia giornaliera dei locali, adibiti a sede degli uffici centrali e periferici, per una spesa annua che non superi il limite di L. 7.200.000; q) agli acquisti e messa in opera, alla manutenzione ordinaria e alla revisione periodica delle attrezzature antincendio, dei dispositivi e delle installazioni di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti di condizionamento, dei dispositivi termoigrometrici nonché degli impianti di messa a terra; r) alle periodiche operazioni di spolveratura dei documenti, delle scaffalature, degli armadi e schedari per gli atti di ultima volontà nonché alle urgenti e indilazionabili opere di disinfestazione sia dei fondi archivistici sia delle relative attrezzature e sale di conservazione, alle opere di derattizzazione; s) all'acquisto di medaglieri per la custodia dei sigilli dei notai cessati, di armadi per la conservazione degli atti di ultima volontà e delle copie dei testamenti pubblici nonché degli schedari per l'indice di cui all'art. 27 del regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737; t) alle spese postali, telegrafiche e telefoniche; u) alle riparazioni di piccola manutenzione dei locali condotti in locazione.
I predetti servizi sono effettuati in economia entro i limiti massimi di spesa di:
1) L. 7.200.000 per le spese di locomozione e le prestazioni di pulizia di cui alle lettere n) e p); 2) L. 15.000.000 per la manutenzione, riparazione e assicurazione degli autoveicoli nonché per gli acquisti ed il noleggio di cui alle lettere g), h), i) ed l); 3) L. 25.000.000 per gli acquisti, prestazioni, spese e riparazioni di cui alle lettere a), f), m) ed u); 4) L. 60.000.000 per gli acquisti, riparazioni e manutenzioni di mobilia, arredi, macchine ed apparecchiature, per la rilegatura di atti, scritture e pubblicazioni, nonché per l'acquisto di medaglieri, armadi e schedari di cui alle lettere e), o) ed s) ; 5) L. 100.000.000 per gli acquisti, messa in opera, manutenzione e revisione di attrezzature, dispositivi, installazioni ed impianti tecnologici, nonché per le operazioni di spolveratura, disinfestazione e derattizzazione di cui alle lettere q) e r).
Nessun limite massimo è fissato, in considerazione della natura stessa delle spese, per l'esecuzione in economia degli oneri, spese e forniture di cui alle lettere b), c), d) e t), nonché per l'acquisto in economia di stampati forniti e di pubblicazioni edite dall'Istituto poligrafico e zecca dello Stato".