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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 ottobre 1989, n. 343

Modificazioni e integrazioni al regolamento sui servizi in economia dell'Amministrazione degli archivi notarili, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1976, n. 967.

note: Entrata in vigore del decreto: 3/11/1989
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Testo in vigore dal: 3-11-1989
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visti  l'art.  8  del  regio  decreto  18  novembre  1923, n. 2440,
concernente nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio  e
sulla contabilita' generale dello Stato ed il regio decreto 23 maggio
1924, n. 827, di approvazione del relativo regolamento;
  Visto  il regolamento dei servizi contabili degli archivi notarili,
approvato con regio decreto 6 maggio 1929, n. 970;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n.
748,   sulla   disciplina   delle   funzioni    dirigenziali    nelle
amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo;
  Visto  il  regolamento sui servizi in economia dell'Amministrazione
degli archivi notarili, approvato con decreto  del  Presidente  della
Repubblica 18 ottobre 1976, n. 967;
  Vista  la legge 25 maggio 1978, n. 233, sull'adeguamento dei limiti
di somma previsti dagli articoli 7, 8 e 9 del decreto del  Presidente
della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
  Visto  l'art.  17  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  sulla
disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento  della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri;
  Considerata l'opportunita' di apportare al suddetto regolamento sui
servizi in economia talune modifiche in relazione  alle  esigenze  di
funzionamento degli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione
degli archivi notarili;
  Udito il parere del Consiglio di Stato;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 22 settembre 1989;
  Sulla  proposta  del Ministro di grazia e giustizia di concerto con
il Ministro del tesoro;
                              E M A N A
                       il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.   All'art.   1   del   regolamento   sui   servizi  in  economia
dell'Amministrazione degli archivi notarili,  approvato  con  decreto
del  Presidente  della Repubblica 18 ottobre 1976, n. 967, di seguito
denominato "regolamento", sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  "I  predetti  servizi  sono  effettuati  in economia entro i limiti
massimi di spesa di:
   1)  L.  7.200.000  per le spese di locomozione e le prestazioni di
pulizia di cui alle lettere n ) e p);
   2)  L. 15.000.000 per la manutenzione, riparazione e assicurazione
degli autoveicoli nonche' per gli acquisti ed il noleggio di cui alle
lettere g), h), i) ed l);
   3)   L.   25.000.000   per  gli  acquisti,  prestazioni,  spese  e
riparazioni i cui alle lettere a), f), m) ed u);
   4)  L.  60.000.000 per gli acquisti, riparazioni e manutenzioni di
mobilia, arredi, macchine ed apparecchiature, per  la  rilegatura  di
atti,   scritture   e   pubblicazioni,   nonche'  per  l'acquisto  di
medaglieri, armadi e schedari di cui alle lettere e), o) ed s);
   5) L. 100.000.000 per gli acquisti, messa in opera, manutenzione e
revisione di attrezzature,  dispositivi,  installazioni  ed  impianti
tecnologici,    nonche'    per   le   operazioni   di   spolveratura,
disinfestazione e derattizzazione di cui alle lettere q) ed r).
  Nessun  limite  massimo  e' fissato, in considerazione della natura
stessa delle spese, per l'esecuzione in economia degli oneri, spese e
forniture di cui alle lettere b), c), d) e t), nonche' per l'acquisto
in  economia  di  stampati   forniti   e   di   pubblicazioni   edite
dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato".
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.     - L'art. 8 del  R.D.  n.  2440/1923  cosi'
          recita:        "Art.  8. - I servizi che per la loro natura
          debbono farsi in  economia  sono  determinati  e  retti  da
          speciali  regolamenti  approvati con decreto del Presidente
          della Repubblica previo parere del Consiglio di Stato.
          Quando ricorrano speciali circostanze potranno eseguirsi in
          economia,  in  base  ad  autorizzazione  data  con  decreto
          motivato   del   Ministro,   servizi   non   preveduti  dai
          regolamenti. Sara' in tal  caso  sentito  il  Consiglio  di
          Stato, ove l'importo superi le L.7.200.000".     - Il testo
          degli articoli 7, 8 e 9 del D P.R. n.  748/1972,  adeguati,
          relativamente  ai  limiti  di  somma  in essi indicati, per
          effetto della legge 25 maggio 1978, n. 233, e' il seguente:
               "Art.   7   (Attribuzioni  particolari  dei  dirigenti
          generali). - Salvo le attribuzioni devolute ad altri organi
          dal  terzo  comma  del  presente  articolo e dagli articoli
          successivi, ai dirigenti generali preposti  alle  direzioni
          generali  e  agli  uffici  centrali  equiparati  spetta  in
          particolare,  nell'ambito  della  competenza  dei  predetti
          uffici, di:
               a)   esercitare   le   funzioni   che   ad  essi  sono
          direttamente  attribuite  da  leggi  o  regolamenti   anche
          ministeriali;           b)  coadiuvare  il  Ministro  nello
          svolgimento   dell'azione   amministrativa   e    proporgli
          l'adozione  di  provvedimenti  di competenza superiore alla
          propria, eventualmente necessari;      c)  predisporre  gli
          elementi   per  la  formazione  del  progetto  di  bilancio
          preventivo e per le proposte  di  variazione  in  corso  di
          esercizio;          d)  predisporre  gli  elementi  per  la
          formazione   dei   programmi,   annuali   e    pluriennali,
          dell'attivita'  dell'amministrazione;      e) approvare, in
          attuazione dei programmi stabiliti dal Ministro, i progetti
          per lavori, forniture e prestazioni fino all'importo di 600
          milioni di lire, ridotto alla meta' quando alla  esecuzione
          si  intenda  provvedere in economia, a trattativa privata o
          col  sistema  della  concessione,  nonche'   ove   occorra,
          provvedere    all'approvazione   dei   contratti   e   alla
          concessione dei lavori;      f) concludere ed approvare  le
          transazioni relative a lavori e forniture e servizi da essi
          gestiti, quando  cio'  che  si  chiede  di  promettere,  di
          abbandonare  o  di  pagare  non superi 120 milioni di lire,
          concorrendo a formare tale somma le transazioni che fossero
          precedentemente  intervenute  sullo  stesso  oggetto  o per
          l'esecuzione dello stesso contratto;       g)  disporre  la
          non   applicazione  di  clausole  penali  quando  la  somma
          controversa o che l'amministrazione abbandona non superi  i
          120  milioni  di  lire;         h)  provvedere  a  tutte le
          operazioni successive all'approvazione del progetto  o  del
          contratto  per  opere,  forniture  e  servizi,  compresa la
          nomina dei collaudatori, la liquidazione  ed  il  pagamento
          del saldo e, ove occorra, la formazione e l'approvazione di
          atti integrativi, aggiuntivi o sostitutivi  dei  contratti,
          sempre   entro  i  limiti  di  competenza  stabiliti  nelle
          precedenti lettere;         i)  promuovere  liti  attive  e
          resistere   a   quelle   passive   quando  l'oggetto  della
          controversia non superi  120  milioni  di  lire;         l)
          adottare  le concessioni di contributi, sussidi, concorsi e
          sovvenzioni previste dalla legge,  a  carico  del  bilancio
          dello  Stato,  a favore di enti e persone, fino all'importo
          di lire 120 milioni e proporre al Ministro  le  concessioni
          di  importo superiore, emanando i conseguenti provvedimenti
          formali;      m) adottare i provvedimenti  di  concessione,
          autorizzazione,   licenze   ed  analoghi  salvo  quelli  di
          competenza del Presidente della Repubblica, nonche'  quelli
          che  saranno espressamente riservati al Ministro o ad altri
          dirigenti dalla legge o dal regolamento anche  ministeriale
          e  salva in ogni caso la facolta' del Ministro di avocare i
          singoli affari;       n)  disporre  il  movimento,  tra  le
          maggiori ripartizioni del proprio ufficio, del personale in
          servizio, esclusi i dirigenti;      o) provvedere agli atti
          vincolati  di  competenza dell'Amministrazione centrale che
          comportino impegni di spesa superiore a 200 milioni di lire
          ed   agli   altri   specificati   con   regolamento   anche
          ministeriale;         p)  provvedere,  previa  diffida   ad
          adempiere   entro   un   congruo  termine  ed  informandone
          preventivamente  il  Ministro,  agli  atti  obbligatori  di
          competenza  degli  organi  inferiori o degli enti vigilati,
          qualora  siano  stati  da  questi  indebitamente  omessi  o
          ritardati   e   non  sia  all'uopo  previsto  dalla  legge,
          l'intervento di altri organi amministrativi.
             I  provvedimenti di cui alle lettere e), f), g), h), i),
          l) e o) sono definitivi.     Nei casi  in  cui  particolari
          ordinamenti   prevedano  l'esistenza  di  unita'  organiche
          costituite  da  piu'  uffici  centrali  assimilabili   alle
          direzioni  generali  e  nel  caso di Aziende autonome dello
          Stato, ai dirigenti preposti a  tali  unita'  organiche  ed
          Aziende competono, salvo quanto previsto al successivo art.
          14, le attribuzioni stabilite dai precedenti commi, elevati
          i  limiti  di  valore,  per  gli  atti  per  i  quali siano
          previsti, di un terzo se trattasi di dirigenti generali,  e
          della   meta'   se  trattasi  di  dirigenti  con  qualifica
          superiore.     Per l'emanazione degli atti e  provvedimenti
          di valore eccedente i limiti stabiliti nei precedenti commi
          e nei successivi articoli 8, 9 e 13 si osserva la procedura
          disposta  con  l'art.  1  del decreto legislativo 17 aprile
          1948, n. 777, nel testo sostituito dall'art. 5 della  legge
          23   marzo   1964,   n.  134.  Restano  ferme  le  speciali
          disposizioni che prevedono limiti  di  valore  superiore  o
          prescindono  da  tale  procedura.      Sono altresi', fatte
          salve le attribuzioni degli organi collegiali interni delle
          singole  amministrazioni,  anche  ad  ordinamento autonomo,
          previsti da speciali disposizioni,  sempreche',  ove  siano
          contemplati   limiti   di   valore,   trattisi  di  atti  o
          provvedimenti di importo superiore a quelli  stabiliti  dai
          precedenti commi e dai successivi articoli 8, 9 e 13".
             "Art.   8   (Attribuzioni   particolari   dei  dirigenti
          superiori). - Ai dirigenti superiori  preposti  ai  servizi
          dipendenti organicamente dal Ministro spettano, nell'ambito
          della  competenza  del  proprio  ufficio,  le  attribuzioni
          stabilite  nel primo comma del precedente art. 7.     Salvo
          quanto  previsto  dal  successivo  art.  9,  ai   dirigenti
          superiori  preposti  agli altri uffici indicati nell'art. 5
          spetta in particolare,  nell'ambito  della  competenza  del
          proprio ufficio, di:       a) esercitare le funzioni che ad
          essi sono direttamente attribuite da  leggi  o  regolamenti
          anche  ministeriali;        b) approvare, in attuazione dei
          programmi stabiliti dal Ministro  i  progetti  per  lavori,
          forniture  e prestazioni fino all'importo di 300 milioni di
          lire, ridotto alla meta' quando alla  esecuzione  s'intenda
          provvedere  in economia, a trattativa privata o col sistema
          della  concessione,   nonche'   ove   occorra,   provvedere
          all'approvazione  dei  contratti  o  alla  concessione  dei
          lavori;      c)  concludere  ed  approvare  le  transazioni
          relative  a  lavori  e forniture e servizi da essi gestite,
          quando cio' che si chiede di promettere, di  abbandonare  o
          di  pagare  non  superi  60  milioni di lire, concorrendo a
          formare   tale   somma   le   transazioni    che    fossero
          precedentemente  intervenute  sullo  stesso  oggetto  o per
          l'esecuzione dello stesso contratto;       d)  disporre  la
          non   applicazione  di  clausole  penali  quando  la  somma
          controversa o che l'amministrazione abbandona, non superi i
          60  milioni  di  lire;         e)  provvedere  a  tutte  le
          operazioni successive all'approvazione del progetto  o  del
          contratto  per  opere,  forniture  e  servizi,  compresa la
          nomina dei collaudatori, la liquidazione  ed  il  pagamento
          del  saldo,  e, ove occorra, la formazione e l'approvazione
          di  atti  integrativi,   aggiuntivi   o   sostitutivi   dei
          contratti,  sempre  entro  i limiti di competenza stabiliti
          nelle precedenti lettere;      f) promuovere liti attive  e
          resistere   a   quelle   passive   quando  l'oggetto  della
          controversia non  superi  60  milioni  di  lire;         g)
          adottare  i  provvedimenti  di concessione, autorizzazione,
          licenze ed analoghi ad essi espressamente attribuiti  dalla
          legge  o dal regolamento anche ministeriale e salva in ogni
          caso la facolta' del Ministro di avocare i singoli affari;
               h) disporre il movimento, tra le maggiori ripartizioni
          del proprio ufficio, del personale in servizio,  esclusi  i
          dirigenti;         i)  provvedere  agli  atti  vincolati di
          competenza  dell'Amministrazione  centrale  che  comportino
          impegni  di  spesa  non  superiore a 200 milioni di lire ed
          agli altri specificati con regolamento ancheministeriale;
               l)  provvedere,  previa  diffida ad adempiere entro un
          congruo  termine   ed   informandone   preventivamente   il
          Ministro,  agli atti obbligatori di competenza degli organi
          inferiori, qualora  siano  stati  da  questi  indebitamente
          omessi  o ritardati e non sia all'uopo previsto dalla legge
          l'intervento  di  altri  organi  amministrativi.          I
          provvedimenti  di  cui alle lettere b), c), d), e), f), i),
          sono definitivi".
             "Art.  9 (Attribuzioni particolari dei primi dirigenti).
          - Ai funzionari con qualifica di primo  dirigente  preposti
          alle divisioni ed agli uffici centrali equiparati spetta in
          particolare  nell'ambito  della  competenza   del   proprio
          ufficio,  di:         a) esercitare le funzioni che ad essi
          sono direttamente attribuite da leggi o  regolamenti  anche
          ministeriali;      b) approvare in attuazione dei programmi
          stabiliti dal Ministro, i progetti per lavori, forniture  e
          prestazioni  fino  all'importo  di  150  milioni  di  lire,
          ridotto  alla   meta'   quando   all'esecuzione   s'intenda
          provvedere  in economia, a trattativa privata o col sistema
          della  concessione,   nonche'   ove   occorra,   provvedere
          all'approvazione  dei  contratti  o  alla  concessione  dei
          lavori;      c)  concludere  ed  approvare  le  transazioni
          relative  a  lavori  e forniture e servizi da essi gestite,
          quando cio' che si chiede di promettere, di  abbandonare  o
          di  pagare  non  superi  30  milioni di lire, concorrendo a
          formare   tale   somma   le   transazioni    che    fossero
          precedentemente  intervenute  sullo  stesso  oggetto  o per
          l'esecuzione dello stesso contratto;       d)  disporre  la
          non   applicazione  di  clausole  penali  quando  la  somma
          controversa o che l'amministrazione abbandona, non superi i
          30  milioni  di  lire;         e)  provvedere  a  tutte  le
          operazioni successive all'approvazione del progetto  o  del
          contratto  per  opere,  forniture  e  servizi,  compresa la
          nomina di collaudatori, la liquidazione ed il pagamento del
          saldo,  e,  ove  occorra, la formazione e l'approvazione di
          atti integrativi, aggiuntivi o sostitutivi  dei  contratti,
          sempre   entro  i  limiti  di  competenza  stabiliti  nelle
          precedenti lettere;         f)  promuovere  liti  attive  e
          resistere   a   quelle   passive   quando  l'oggetto  della
          controversia non  superi  30  milioni  di  lire;         g)
          adottare  i  provvedimenti  di concessione, autorizzazione,
          licenze ed analoghi ad essi espressamente attribuiti  dalla
          legge o dal regolamento anche ministeriale e salva, in ogni
          caso, la facolta' del Ministro di avocare i singoli affari;
               h) disporre il movimento, tra le maggiori ripartizioni
          del proprio ufficio, del personale in  servizio;         i)
          provvedere    agli    atti    vincolati    di    competenza
          dell'Amministrazione centrale  che  comportino  impegni  di
          spesa  non  superiore  a  100 milioni di lire ed agli altri
          specificati con regolamento anche ministeriale.
             I  provvedimenti di cui alle lettere b), c), d), e), f),
          i), sono definitivi.     I dirigenti di cui al primo  comma
          emettono,  altresi', i titoli di pagamento relativi ad atti
          di impegno  di  spesa  divenuti  esecutivi,  qualunque  sia
          l'importo,   e  dispongono  per  gli  atti  preliminari  ed
          istruttori  negli  affari  di   competenza   degli   organi
          superiori.        Ai  predetti  primi  dirigenti  spettano,
          infine, sempre nell'ambito  della  competenza  del  proprio
          ufficio,  le  attribuzioni non espressamente devolute dalla
          legge o  dal  regolamento  anche  ministeriale  agli  altri
          organi dell'amministrazione, salvo quanto e' previsto dalla
          lettera m) dell'art. 7".     -  Il  comma  1,  lettera  a),
          dell'art.   17   della   legge   n.   400/1988  (Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con decreto del
          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del
          Consiglio  dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di
          Stato che deve  pronunziarsi  entro  novanta  giorni  dalla
          richiesta,   possano   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare  l'esecuzione  delle  leggi  e   dei   decreti
          legislativi.   Il  comma 4 dello stesso articolo stabilisce
          che   gli   anzidetti   regolamenti   debbano   recare   la
          denominazione   di  "regolamento",  siano  adottati  previo
          parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale.
          Nota all'art. 1:
             Il  testo  dell'art.  1  del  regolamento sui servizi in
          economia  dell'Amministrazione  degli   archivi   notarili,
          approvato  con  D P.R.  n.   967/1976,  come modificato dal
          presente  articolo,  e'  il  seguente:        "Art.  1.   -
          L'Amministrazione  autonoma degli archivi notarili provvede
          in economia:       a) agli acquisti  e  prestazioni  minuti
          per  la urgente manutenzione e riparazione degli edifici di
          sua  proprieta'  e  dei  relativi  infissi,   manufatti   e
          impianti;         b)  agli oneri condominiali, fiscali e di
          assicurazione  sugli  immobili  di  cui   alla   precedente
          lettera;       c) alle spese di riscaldamento;      d) alle
          forniture di energia elettrica e di acqua;         e)  agli
          acquisti,  riparazioni  e manutenzioni della mobilia, degli
          arredi,  delle  macchine  per  scrivere,   delle   macchine
          calcolatrici     nonche'     delle    macchine    per    la
          fotoriproduzione,   microfilmatura    e    stampa,    delle
          apparecchiature elettroniche;      f) ai minuti acquisti di
          oggetti  di  cancelleria,  di  stampati,  di  registri,  di
          pubblicazioni,  di  cartelle  per  la custodia di scritture
          depositate  negli  archivi  notarili  e  di  materiali  per
          macchine di ufficio;      g) alla manutenzione, riparazione
          e assicurazione degli autoveicoli di sua proprieta' nonche'
          agli  acquisti - in modici quantitativi - di carburante, di
          lubrificanti e di pneumatici con relativi copertoni;
          h)  agli  acquisti  del  fabbisogno  mensile  di  materiale
          fotosensibile  e  di  stampa  per  le  apparecchiature   di
          fotoriproduzione    e   microfilmatura   nonche'   per   le
          stampatrici;         i)  al  noleggio  di   apparecchi   di
          riproduzione  coi  procedimenti previsti dall'art. 14 della
          legge 4 gennaio 1968,  n.  15;         l)  all'acquisto  di
          uniformi  per  il  personale ausiliario;      m) alle spese
          occorrenti per  l'apposizione,  custodia  e  rimozione  dei
          sigilli,   alle   spese  di  cancelleria  e  corrispondenza
          relative alle operazioni di inventario degli atti  notarili
          nei  casi  indicati  nell'art.  39  della legge 16 febbraio
          1913,  n.  89,  alle  spese  di  trasporto,  spedizione   e
          facchinaggio dei predetti atti nonche' di quelli da versare
          agli  archivi  di  Stato  ai  sensi  degli  articoli   107,
          penultimo  comma,  della legge 16 febbraio 1913, n. 89; 62,
          quarto comma, e 108 cpv. del  regio  decreto  10  settembre
          1914,  n.  1326,  e  23  del  decreto  del Presidente della
          Repubblica 30 settembre 1963, n.  1409;      n) alle  spese
          di  locomozione del personale a mezzo di pubblici servizi e
          nell'ambito del comune in cui ha sede l'ufficio;         o)
          alla ordinaria rilegatura degli atti, repertori, registri e
          altre scritture annualmente  indispensabile  per  la  buona
          conservazione  del  materiale archivistico; alla rilegatura
          delle circolari ministeriali, della Gazzetta Ufficiale, dei
          Bollettini  ufficiali e di altre pubblicazioni periodiche o
          meno;      p) alla pulizia giornaliera dei locali,  adibiti
          a  sede  degli  uffici centrali e periferici, per una spesa
          annua che non superi il limite di L.  7.200.000;         q)
          agli acquisti e messa in opera, alla manutenzione ordinaria
          e alla revisione periodica delle attrezzature  antincendio,
          dei  dispositivi e delle installazioni di protezione contro
          le    scariche    atmosferiche,    degli    impianti     di
          condizionamento,  dei  dispositivi termoigrometrici nonche'
          degli impianti di messa a terra;       r)  alle  periodiche
          operazioni    di    spolveratura   dei   documenti,   delle
          scaffalature, degli armadi  e  schedari  per  gli  atti  di
          ultima  volonta'  nonche'  alle  urgenti  e indilazionabili
          opere di disinfestazione sia  dei  fondi  archivistici  sia
          delle  relative  attrezzature e sale di conservazione, alle
          opere  di  derattizzazione;          s)   all'acquisto   di
          medaglieri  per  la custodia dei sigilli dei notai cessati,
          di  armadi  per  la  conservazione  degli  atti  di  ultima
          volonta'  e  delle  copie  dei  testamenti pubblici nonche'
          degli schedari per l'indice di cui all'art.  27  del  regio
          decreto-legge  23 ottobre 1924, n. 1737;      t) alle spese
          postali,  telegrafiche  e  telefoniche;           u)   alle
          riparazioni  di piccola manutenzione dei locali condotti in
          locazione.
            I  predetti  servizi  sono effettuati in economia entro i
          limiti massimi di spesa di:
              1)  L.  7.200.000  per  le  spese  di  locomozione e le
          prestazioni di pulizia di cui alle lettere n) e p);      2)
          L.   15.000.000   per   la   manutenzione,   riparazione  e
          assicurazione degli autoveicoli nonche' per gli acquisti ed
          il noleggio di cui alle lettere g), h), i) ed l);     3) L.
          25.000.000  per  gli   acquisti,   prestazioni,   spese   e
          riparazioni di cui alle lettere a), f), m) ed u);     4) L.
          60.000.000 per gli acquisti, riparazioni e manutenzioni  di
          mobilia,   arredi,  macchine  ed  apparecchiature,  per  la
          rilegatura di atti, scritture e pubblicazioni, nonche'  per
          l'acquisto  di  medaglieri,  armadi  e schedari di cui alle
          lettere e), o) ed s) ;        5)  L.  100.000.000  per  gli
          acquisti,  messa  in  opera,  manutenzione  e  revisione di
          attrezzature,  dispositivi,   installazioni   ed   impianti
          tecnologici,  nonche'  per  le  operazioni di spolveratura,
          disinfestazione e derattizzazione di cui alle lettere q)  e
          r).
             Nessun  limite  massimo  e'  fissato,  in considerazione
          della  natura  stessa  delle  spese,  per  l'esecuzione  in
          economia degli oneri, spese e forniture di cui alle lettere
          b), c), d) e t), nonche'  per  l'acquisto  in  economia  di
          stampati  forniti  e  di  pubblicazioni edite dall'Istituto
          poligrafico e zecca dello Stato".