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LEGGE 16 febbraio 1913, n. 89

Ordinamento del notariato e degli archivi notarili. (013U0089)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/03/1913 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/03/2023)
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Testo in vigore dal:  1-6-2007
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Art. 39



Nel caso di morte o di cessazione definitiva dall'esercizio notarile, il capo dell'archivio notarile del distretto deve procedere all'apposizione dei sigilli sopra tutti gli atti, i repertori e le carte relative all'ufficio notarile ed esistenti nello studio del notaio od indebitamente altrove; e quando sia eseguita la rimozione dei sigilli procederà al ritiro degli atti e dei repertori. (54) (55)

Nei casi di urgenza potrà essere provveduto dal capo dell'archivio notarile, con l'intervento del presidente del consiglio notarile del distretto o di un membro da lui delegato, alla rimozione dei sigilli, allo scopo di aprire un testamento, rilasciare copie, estratti o certificati, e compiere qualsiasi altra operazione. (54) (55)

((In caso di interdizione temporanea ed in ogni caso di sospensione del notaio dall'esercizio si provvede ai sensi dell'articolo 43))
.
((65))

(21)

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AGGIORNAMENTO (21)

Il Regio D.L. 23 ottobre 1924, n. 1737, convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562, ha disposto (con l'art. 25, comma 1, numero 2) che "Le disposizioni degli articoli 38, 39 e 107 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 [...] e le altre disposizioni connesse sono modificate nel senso che: [...] per l'apposizione e la rimozione dei sigilli agli atti del notaro cessato, la conseguente consegna degli atti all'archivio notarile ed ogni altra operazione demandata dalle disposizioni stesse al pretore, provvede il pretore oppure il conciliatore, a seconda dei casi previsti nel numero precedente. Qualora le operazioni medesime debbano compiersi in comune diverso da quello di residenza del notaro, vi procede, analogamente, il pretore residente in tale comune o, in mancanza del pretore, il conciliatore".
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AGGIORNAMENTO (54)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che la presente modifica ha efficacia decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254.
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AGGIORNAMENTO (55)

La L. 16 giugno 1998, n. 188, nel modificare l'art. 247 del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 2 giugno 1999.
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AGGIORNAMENTO (65)

Il D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249 ha disposto (con l'art. 54, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 28, 31, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49 e 52 si applicano ai procedimenti disciplinari promossi dal 1° giugno 2007".