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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1980, n. 620

Disciplina dell'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile (art. 37, ultimo comma, della legge n. 833 del 1978).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/09/2012)
Testo in vigore dal:  11-11-2012
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 37, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente delega al Governo per la disciplina dell'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, rinnovata con l'art. 2 della legge 29 febbraio 1980, n. 33;
Viste le osservazioni delle regioni;
Udito il parere della commissione parlamentare di cui all'art. 79 della citata legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Sentito, in via preliminare, il Consiglio dei Ministri;
Visto il parere emesso in via definitiva dalla suddetta commissione parlamentare;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 1980;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dei trasporti e della marina mercantile;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

Principi


L'assistenza sanitaria al personale navigante marittimo e dell'aviazione civile è erogata nelle forme indicate nel presente decreto, secondo i principi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e tenendo conto, con riguardo ai livelli delle prestazioni sanitarie, garantite dal piano sanitario nazionale, delle peculiari esigenze assistenziali del personale stesso connesse alle attività svolte, nel rispetto delle convenzioni internazionali, della vigente disciplina della navigazione aerea e marittima e delle conseguenti norme contrattuali, purché non in contrasto con il presente decreto.
((3))
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AGGIORNAMENTO (3)

La L. 12 novembre 2011, n. 183, come modificata dal D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2012, n. 189, ha disposto (con l'art. 4, comma 90) che "Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e la semplificazione, delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro il 31 marzo 2013, sono individuati, ai fini del trasferimento al Servizio sanitario nazionale, i beni, le risorse finanziarie e strumentali, le risorse umane di cui ai commi 91 e 92, i relativi criteri e modalità del trasferimento e riparto tra le regioni, i livelli delle prestazioni da assicurare al personale navigante, nonché, di concerto anche con il Ministro della difesa, le modalità dei rimborsi delle prestazioni rese dagli Istituti medico-legali dell'Aeronautica militare. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite è contestuale all'effettivo trasferimento delle risorse, finanziare, umane e strumentali. Con la medesima decorrenza è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, fatto salvo l'articolo 2 concernente l'individuazione dei beneficiari dell'assistenza".