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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1980, n. 620

Disciplina dell'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile (art. 37, ultimo comma, della legge n. 833 del 1978).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/09/2012)
Testo in vigore dal: 11-11-2012
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'art. 37, ultimo comma, della legge  23  dicembre  1978,  n.
833, concernente delega al Governo per la disciplina  dell'assistenza
sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione  civile,
rinnovata con l'art. 2 della legge 29 febbraio 1980, n. 33; 
  Viste le osservazioni delle regioni; 
  Udito il parere della commissione parlamentare di cui  all'art.  79
della citata legge 23 dicembre 1978, n. 833; 
  Sentito, in via preliminare, il Consiglio dei Ministri; 
  Visto il parere emesso in via definitiva dalla suddetta commissione
parlamentare; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  Ministri  del  29  luglio
1980; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro della sanita', di  concerto  con  i  Ministri  degli  affari
esteri, dell'interno, del bilancio e della programmazione  economica,
del tesoro, dei trasporti e della marina mercantile; 
 
                                EMANA 
 
                        il seguente decreto: 
                               Art. 1. 
 
                              Principi 
 
  L'assistenza  sanitaria  al   personale   navigante   marittimo   e
dell'aviazione civile e' erogata nelle forme  indicate  nel  presente
decreto, secondo i principi della legge 23 dicembre 1978, n.  833,  e
tenendo conto, con riguardo ai livelli delle  prestazioni  sanitarie,
garantite dal piano sanitario  nazionale,  delle  peculiari  esigenze
assistenziali del personale stesso connesse  alle  attivita'  svolte,
nel  rispetto  delle  convenzioni   internazionali,   della   vigente
disciplina della navigazione aerea e marittima  e  delle  conseguenti
norme contrattuali, purche' non in contrasto con il presente decreto. 
                                                                ((3)) 
 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  La L. 12 novembre  2011,  n.  183,  come  modificata  dal  D.L.  13
settembre 2012, n. 158,  convertito  con  modificazioni  dalla  L.  8
novembre 2012, n. 189, ha disposto (con l'art. 4, comma 90) che  "Con
uno o piu' decreti del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
proposta del Ministro  della  salute,  di  concerto  con  i  Ministri
dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione  e  la
semplificazione, delle infrastrutture e dei trasporti,  d'intesa  con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, da  adottare  entro  il  31
marzo 2013, sono individuati, ai fini del trasferimento  al  Servizio
sanitario nazionale, i beni, le risorse finanziarie e strumentali, le
risorse umane di cui ai commi 91 e 92, i relativi criteri e modalita'
del  trasferimento  e  riparto  tra  le  regioni,  i  livelli   delle
prestazioni  da  assicurare  al  personale  navigante,  nonche',   di
concerto anche  con  il  Ministro  della  difesa,  le  modalita'  dei
rimborsi  delle  prestazioni  rese   dagli   Istituti   medico-legali
dell'Aeronautica  militare.  La   decorrenza   dell'esercizio   delle
funzioni conferite e' contestuale all'effettivo  trasferimento  delle
risorse, finanziare, umane e strumentali. Con la medesima  decorrenza
e' abrogato il decreto del  Presidente  della  Repubblica  31  luglio
1980, n. 620, fatto salvo l'articolo 2  concernente  l'individuazione
dei beneficiari dell'assistenza".